COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 12/A Appello A.S.D. Modica Calcio avverso squalifica fino al 15/11/2015 calciatore sig.Gerardo Giorgio e ammenda di € 300,00 a carico della società. Campionato Eccellenza gir. B gara Modica Calcio – Giarre Calcio del 11/10/2015 – C.U. 90 del 09/10/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n° 12/A Appello A.S.D. Modica Calcio avverso squalifica fino al 15/11/2015 calciatore sig.Gerardo Giorgio e ammenda di € 300,00 a carico della società. Campionato Eccellenza gir. B gara Modica Calcio – Giarre Calcio del 11/10/2015 – C.U. 90 del 09/10/2015 Con appello proposto in data 15 ottobre 2015 la sociètà Modica Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe nella quale è stata comminata al calciatore Giorgio Gerardo la sanzione della squalifica fino al 15 novembre 2015 nonché la sanzione di € 300,00 a carico della Società per responsabilità della stessa in ordine all’inversione fra il nome ed il cognome del predetto calciatore all’atto del nuovo tesseramento. In particolare la società appellante evidenzia che sia la dirigenza che il calciatore verrebbero penalizzati in materia sproporzionata a causa di un mero errore materiale peraltro non attribuibile a quest’ultimo. La Corte Sportiva di Appello territoriale, acquisiti gli atti e, vista la motivazione della deliberazione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra pubblicata, ritiene che sussistano le rispettive responsabilità di cui la maggiore a carico della A.S.D. Modica Calcio per la qual ragione la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. Di contro la responsabilità deve essere considerata attenuata nei confronti del calciatore dovendo egli rispondere di culpa in vigilando per cui la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica nei confronti del calciatore Giorgio Gerardo fino a tutto il 31 ottobre 2015 confermando nel resto l’impugnata decisione. Per l’effetto, senza addebito tassa.
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