COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 8/A A.S.D SPORTING TAORMINA (ME), avverso perdita gara per 0–3. Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Sporting Taormina/Sicula Leonzio del 13/09/2015 – C.U. N° 74 del 30/09/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 8/A A.S.D SPORTING TAORMINA (ME), avverso perdita gara per 0–3. Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Sporting Taormina/Sicula Leonzio del 13/09/2015 – C.U. N° 74 del 30/09/2015 Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. Sporting Taormina ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante ritiene che la sanzione della perdita della gara, così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia errata dovendosi, viceversa, applicare alla fattispecie in esame la sanzione prevista dal comma 6 dell’art.12 del C.G.S., che prevede, secondo l’assunto difensivo, l’ammenda con diffida e non già quella di cui al comma 5 così come statuito dal giudice di prime cure. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna avendone fatto specifica richiesta. Ha contro dedotto con tempestiva memoria la Soc. Sicula Leonzio chiedendo il rigetto del gravame stante la sua infondatezza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i motivi di appello e gli atti ufficiali di gara, rileva che il gravame è palesemente infondato. E’ pacifico in punto di fatto, per stessa ammissione della reclamante, che il calciatore “giovane” sig. Jonathan Gallo (nato il 30.11.1999) alla data della gara non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e che lo stesso, inoltre, non era stato preventivamente autorizzato dal Comitato Regionale a partecipare all’attività agonistica organizzata dalla Lega. Ciò posto, si evidenzia che la fattispecie in esame è regolamentata dal combinato disposto degli artt. 34 comma 3 e 34 bis delle N.O.I.F., in relazione all’art. 39 del Regolamento della L.N.D.(e non già l’art. 35 come erroneamente indicato nell’ impugnata decisione). In particolare, il comma 3 dell’art. 34 prevede che: ” …I calciatori “giovani” che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età…possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale-L.N.D., territorialmente competente… La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’art. 12 comma 5 del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 17 comma 5 del C.G.S.)” A sua volta l’art. 34 bis delle N.O.I.F. al 1° comma stabilisce che: ”Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare”. E sul punto l’art. 39 del Regolamento della L.N.D. a sua volta stabilisce espressamente che : ”Nelle gare dei Campionati e dei Tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C…”. Inoltre il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che: ”L’inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Peraltro, in punto di diritto non è condivisibile l’ assunto della reclamante, secondo cui la partecipazione del predetto calciatore alla suddetta gara sarebbe comunque regolare essendo egli in possesso di tutti i requisiti voluti dall’art. 34 delle N.O.I.F. per essere autorizzato a partecipare all’attività agonistica organizzata dalla L.N.D., in quanto la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale è “conditio sine qua non” per la sua regolare partecipazione a detta attività agonistica. Così come non risulta conducente il richiamo che la reclamante fa all’art. 12 comma 6 del C.G.S. in quanto l’art. 17 comma 5 del C.G.S. attuale (in cui è stato trasfuso il predetto art.12) prevede espressamente la punizione della perdita della gara alla società che…viola la disposizione di cui agli artt 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle N.O.I.F.. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata
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