COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 6/A A.S.D ATLETICO CAMPOFRANCO (CL), avverso squalifica per 7 gare del calciatore sig. Federico Provenzano. Campionato Eccellenza Gir. “A” Gara Atletico Campofranco/Folgore Selinunte del 27/09/2015 – C.U. N° 74 del 30/09/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 6/A A.S.D ATLETICO CAMPOFRANCO (CL), avverso squalifica per 7 gare del calciatore sig. Federico Provenzano. Campionato Eccellenza Gir. “A” Gara Atletico Campofranco/Folgore Selinunte del 27/09/2015 – C.U. N° 74 del 30/09/2015. Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. Atletico Campofranco ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante ritiene: - che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia incongrua in relazione all’effettivo accadimento dei fatti poiché il calciatore si sarebbe solo appoggiato al direttore di gara toccandolo leggermente, senza però spingerlo, e che detto gesto non avrebbe, comunque, comportato alcuna conseguenza all’arbitro; - che il predetto calciatore, inoltre, ha sì protestato ma non ha in alcun modo minacciato il direttore di gara; - che, infine, il comportamento del calciatore sarebbe nato da una forte tensione agonistica dettata dal pesante risultato con cui, in quel momento, soccombeva la propria squadra. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Federico Provenzano è stato espulso al 14’ del 2° t. perché, non condividendo una decisione tecnica assunta dall’arbitro, gli si faceva incontro con fare minaccioso e lo spingeva sì da farlo indietreggiare assumendo, nel contempo, nei suoi confronti un comportamento irriguardoso. Una volta notificato il provvedimento disciplinare lo stesso, mentre si allontanava dal terreno di gioco, non solo reiterava il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ma si esprimeva in termini gravemente minacciosi. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione, così come irrogata, è appena congrua in relazione a quanto commesso e non è, pertanto, suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it