COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 CSAT 06 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 11/A A.S.D. SICULA LEONZIO (SR) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Salvatore Ravalli – Campionato Eccellenza girone “B” Gara Modica Calcio/Sicula Leonzio del 11/10/2015 – C.U. n. 97 del 14/10/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 CSAT 06 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 11/A A.S.D. SICULA LEONZIO (SR) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Salvatore Ravalli - Campionato Eccellenza girone “B” Gara Modica Calcio/Sicula Leonzio del 11/10/2015 - C.U. n. 97 del 14/10/2015 Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Sicula Leonzio, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore sig. Salvatore Ravalli solo dopo essere stato aggredito dall’avversario, fatto non rilevato dai giudici di gara a causa di un assembramento formato dai calciatori di entrambe le squadre, ha cercato “di svincolarsi con una manata che raggiungeva il calciatore avversario alla testa e inevitabilmente sembrava un’aggressione in piena regola”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, può osservarsi che il fatto in questione è stato rilevato dal solo direttore di gara il quale testualmente riferisce che “a fine gara, sul terreno di gioco, il n° 3 della società Leonzio, Ravalli Salvatore, prendeva per i capelli un avversario fino a farlo cadere a terra”. Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante, né è fatta menzione in referto di eventuali assembramenti a fine gara o altro che possano avere attirato l’attenzione della terna arbitrale e far ritenere plausibile le ragioni esposte dalla A.S.D. Sicula Leonzio in appello. Per quanto riguarda infine l’entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sicula Leonzio e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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