COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 21/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco Sig. Borzì Gioacchino, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club Società A.S. Athena Club (CT)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 21/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco Sig. Borzì Gioacchino, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club Società A.S. Athena Club (CT) La Procura Federale con nota 2700/31pf13-14/GT/dl del 22/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: Il Sig Giumento Giuseppe, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis C.G.S. in relazione alle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 10 comma 2 C.G.S. Il Sig. Borzì Gioacchino della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F nonché in relazione alle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 10 comma 2 C.G.S. La società A.S. Athena Club, della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato. Si perveniva all’odierno deferimento a seguito di una nota del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. con allegato esposto del Presidente della Società A.P.D. NBI Misterbianco Sig. Corsaro Salvatore, diretto a segnalare che nella gara A.S. Athena Club/A.S.D. Fair Play del 28.6.13 - Torneo Etna Play, era stato utilizzato dalla società A.S. Athena Club il calciatore Giumento Giuseppe, malgrado lo stesso non ne avesse titolo essendo al momento del fatto tesserato per la società A.P.D. NBI Misterbianco. Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava, attraverso l’acquisizione della distinta della gara in questione, del relativo referto arbitrale, della scheda censimento della società A.S. Athena e del tesseramento del calciatore Giumento Giuseppe, che effettivamente lo stesso atleta risultava aver partecipato alla gara del 28.6.13 - Torneo Etna Play, nelle file della società A.S. Athena Club senza averne titolo e che la relativa distinta di gara risultava sottoscritta da sig. Bondì, dirigente accompagnatore della società A.S. Athena Club. All’udienza del 27.10.15 nessuno è comparso, nonostante la rituale notifica alle parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare: - al Sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco, la sanzione della squalifica di mesi tre; - al Sig. Borzì Gioacchino, dirigente accompagnatore della società A.S. Athena Club la sanzione dell’inibizione di mesi sei; - alla società A.s. Athena Club la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la circostanza che il calciatore Giumento Giuseppe abbia preso parte alla gara A.S. Athena Club/A.S.D. Fair Paly del 28.6.13 – Torneo Etna Play, e che la relativa distinta di gara sia stata firmata dal sig. Bondì Giuseppe, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club, è provata documentalmente. In particolare il tesseramento acquisito dimostra inequivocabilmente che il calciatore Giumento Giuseppe alla data del 28.6.13 era regolarmente tesserato per la società A.P.D. NBI Misterbianco e che pertanto non poteva essere impiegato dalla società A.S. Athena Club nella gara in questione. Inoltre, l’esame della distinta di gara evidenzia come la sottoscrizione della stessa sia riconducibile senza ombra di dubbio al Sig. Borzì Gioacchino. Tutto ciò premesso, - ritenuto che la partecipazione ad una gara senza averne titolo, comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., nonché la violazione delle norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori di cui all’art. 10 comma 2 C.G.S. - ritenuto che la sottoscrizione della distinta di gara in cui viene attestata la posizione regolare di un calciatore malgrado la stessa non fosse regolare, comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61 N.O.I.F nonché la violazione delle norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori di cui all’art. 10 comma 2 C.G.S. - considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità oggettiva di quanto commesso dal proprio tesserato ex art. 4 comma 2 C.G.S, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 10 comma 2 C.G.S., 4 comma 2 C.G.S., 61 N.O.I.F. , 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h ed f C.G.S, applica: al sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco, la sanzione della squalifica per tre gare; al sig. Borzì Antonino, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; alla Società A.S. Athena Club (CT) la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00). La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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