COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PUZZO EGIDIO Presidente e legale rappresentante pro- tempore, all’epoca dei fatti, della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa A.S.D. PANTANELLI SPORT SIRACUSA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PUZZO EGIDIO Presidente e legale rappresentante pro- tempore, all’epoca dei fatti, della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa A.S.D. PANTANELLI SPORT SIRACUSA La Procura Federale con nota 1731/71 pf14-15/FDL/gb del 13 agosto 2015 ha tra gli altri deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Puzzo Egidio, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Pantanelli Sport, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e di luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia. Con la medesima nota è stata tra le altre deferita la A.S.D. Pantanelli Sport, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio anzidetto tesserato. All’udienza dibattimentale del 29/09/2015 il Tribunale ha preliminarmente disposto lo stralcio della posizione del tesserato sig. Puzzo Egidio, e per l’effetto della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa, stante il mancato perfezionarsi della procedura di notifica dell’avviso di udienza al predetto, con rinvio del procedimento ad altra data. All’udienza dibattimentale odierna le parti deferite, ritualmente convocate, non sono comparse, né sono pervenute memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi uno di inibizione a carico del dirigente deferito, € 1.000,00 di ammenda a carico della A.S.D. Pantanelli Sport. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (estratti dalle pagine di facebook, dichiarazioni rese dai giovani calciatori partecipanti agli stage e dai dirigenti delle società deferite) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che anche la società deferita, nel periodo compreso tra la metà di giugno del 2014 e il mese di luglio del 2014, ha organizzato degli stage per dei giovani calciatori (ancorché definiti in via del tutto riduttiva dagli stessi deferiti “partitelle di allenamento”) senza che avesse richiesto, preventivamente, l’autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia; così come agli stessi stage parteciparono svariati calciatori tesserati per altre società (in particolare quelli tesserati per l’Hellenika) senza che gli stessi avessero ottenuto il nulla osta da parte della propria società di appartenenza. Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato deferito, non solo documentalmente provata, consegue la responsabilità diretta della Società deferita. In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi: Al sig. Egidio Puzzo, Presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa, la sanzione di mesi uno di inibizione; Alla A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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