COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03 DEL 28 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 63/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. GIACOBBE SALVATORE (Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Rocca di Caprileone) b) U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03 DEL 28 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 63/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. GIACOBBE SALVATORE (Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Rocca di Caprileone) b) U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 10013/378 pf 14-15/SS/fda del 06 maggio 2015, il sig. Salvatore Giacobbe, Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Rocca di Caprileone, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito e, comunque, non impedito al sig. Pasquale Ferrara, iscritto nei ruoli del settore tecnico (allenatore di base – cod. 86.803), di svolgere attività tecnica in favore della società non in costanza di tesseramento; la U.S.D. Rocca di Caprileone a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. All’udienza dibattimentale del 09/06/2015 è comparso il sig. Salvatore Giacobbe, il quale, unitamente al Rappresentante della Procura Federale, ha dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito all’applicazione delle sanzioni, per ciascuna parte deferita, sia nella specie che nella misura, ex artt. 23 e 24 C.G.S. Per l’effetto il procedimento è stato sospeso in attesa delle determinazioni della Procura Generale dello sport presso il C.O.N.I., con conseguente sospensione del termine decadenziale ex art. 38 del C.G.S. del C.O.N.I. Con nota prot. 6541/F del 18 giugno 2015, trasmessa a questo Tribunale Federale Territoriale con nota della Procura Federale prot. 12791 proc. 378 pf 14/15/GM/mm, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. ha ritenuto non giustificata l’ulteriore diminuzione ex art. 24 C.G.S., considerato che il beneficio è previsto solo “in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, e non ravvisando negli atti di indagine il doppio requisito dell’ammissione e della fattiva collaborazione che “non si attaglia alla fattispecie” e che, conseguentemente non è applicabile neanche alla società. Fissata l’udienza odierna, è comparso il difensore del sig. Salvatore Giacobbe, il quale, preso atto di quanto espresso dalla Procura Generale dello Sport, ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, il minimo della pena. Il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di non voler dar corso, in conformità con le osservazioni ricevute, al patteggiamento di cui all’udienza precedente ed ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Inibizione per mesi sei a carico del sig. Salvatore Giacobbe e ammenda di € 500,00 a carico della U.S.D. Rocca di Caprileone. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione istruttoria dal sig. Pasquale Ferrara, risulta tra l’altro accertato che quest’ultimo è stato inserito in distinta quale allenatore nelle gare del campionato di Promozione disputate dalla U.S.D. Rocca di Caprileone, dal 06/09/2014 al 19/10/2014, senza che fosse stato perfezionato alcun vincolo di tesseramento. Per vero la società deferita in sede istruttoria ha fatto pervenire memoria difensiva assumendo di avere inviato la richiesta di tesseramento del tecnico in questione già in data 06/09/2014, ma tale circostanza non ha forza esimente in quanto il perfezionarsi del tesseramento, per precise disposizioni normative e regolamentari, consegue efficacia solo all’esito del completamento dell’iter di Settore e non già al momento dell’invio della richiesta. In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento, nei limiti di cui in dispositivo, apparendo fondate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Inibizione per mesi tre a carico del sig. Salvatore Giacobbe, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’U.S.D. Rocca di Caprileone; Ammenda di € 350,00 a carico della U.S.D. Rocca di Caprileone. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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