COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 21 /A A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso ammenda di € 250,00 – Campionato 1° Cat Gir. “A”, Gara Real Unione/Balestrate del 11/10/2015 – Comunicato Ufficiale n. 97 del 14/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 21 /A A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso ammenda di € 250,00 - Campionato 1° Cat Gir. “A”, Gara Real Unione/Balestrate del 11/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 97 del 14/10/2015. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Unione impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che essa sia sproporzionata all’effettivo accadimento dei fatti e che nessuna responsabilità può essere, in ogni caso, addebitata alla società poiché i presunti tifosi stazionavano in un terreno privato confinante con l’impianto sportivo, in quanto per provvedimento dell’Autorità di P.S. era stata disposta la disputa della gara a porte chiuse ed erano presenti i Carabinieri per assicurare l’osservanza della disposizione. Sostiene ancora la reclamante che detti tifosi non erano comunque riferibili ad essa, ma alla consorella. Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede la revoca della sanzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che a norma dell’art. 35 comma 2.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto il direttore di gara scrive che durante l’intervallo si apprestava a controllare una delle porte ed è in quel frangente che veniva raggiunto da alcuni sputi che gli erano stati indirizzati da alcuni sostenitori della società ospitante i quali sostavano all’esterno della recinzione. Lo stesso arbitro evidenzia che non era presente la Forza Pubblica così smentendo l’assunto della reclamante di cui al primo motivo. Inoltre dagli atti ufficiali di gara non risulta che la reclamante abbia predisposto un adeguato servizio d’ordine onde prevenire incidenti e ciò indipendentemente dal fatto che questi abbiano avuto origine da un terreno privato confinante con l’impianto sportivo. Né la reclamante, quale società ospitante, dà prova di avere adempiuto a tale preciso onere impostogli, peraltro, dalle norme federali e dal C.G.S., limitandosi a sostenere apoditticamente che i sostenitori non erano riferibili ad essa società e che gli stessi sostavano su un terreno privato. Ciò non di meno rilevato che si è trattato di un singolo episodio rimasto isolato si ritiene che la sanzione, comunque, possa essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell’appello ridetermina in € 150,00 la sanzione dell’ammenda. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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