COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 10/A A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) avverso rigetto reclamo per posizione irregolare di calciatore – Gara Campionato Eccellenza girone “B” Modica Calcio/Giarre Calcio del 27/09/2015 – C.U. N° 90 del 09/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 10/A A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) avverso rigetto reclamo per posizione irregolare di calciatore – Gara Campionato Eccellenza girone “B” Modica Calcio/Giarre Calcio del 27/09/2015 – C.U. N° 90 del 09/10/2015. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Giarre Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga assegnata gara perduta per 0–3 alla Società avversaria, a suo dire rea di avere fatto partecipare alla gara stessa il calciatore sig. Giorgio Gerardo (n. 20/01/1993) non tesserato e ancora inserito nella lista svincolati F.I.G.C. All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi del reclamo, evidenziando anche la violazione dell’art.1bis comma 1 del C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti rileva che il proposto reclamo è palesemente infondato. Infatti, non può esservi dubbio alcuno che Gerardo Giorgio e Giorgio Gerardo siano la medesima persona atteso che lo stesso Ufficio Tesseramenti ha provveduto alla riunificazione delle posizioni afferenti il predetto calciatore e tesserato, per errore, come Gerardo Giorgio e ciò con decorrenza dal 03/09/2015. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Giarre Calcio e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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