COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 28/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi) e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo) e delle Società di rispettiva appartenenza come sopra indicate.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 28/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi) e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo) e delle Società di rispettiva appartenenza come sopra indicate. La Procura Federale, con nota 2677/307pf13-14/GT/dl del 21 settembre 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre), Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto), Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi) e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo Calcio), tutti per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S.), in relazione all’art. 28 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al Torneo “1° Trofeo Gazzara Club”, organizzato dalla A.S.D. Renzo Lo Piccolo (categorie Pulcini 2003 e Esordienti 2002), svoltosi dal 31 ottobre al 2 novembre 2013, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare. Con la medesima nota sono state altresì deferite le Società di rispettiva appartenenza, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell’immedesimazione organica. All’udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, fatta eccezione per la A.C.D. Città di Cinisi. Risultano agli atti del procedimento scritti difensivi della A.C.D. Città di Cinisi, che con memoria datata 07/04/2015 (con documenti) ha rappresentato di non avere partecipato al Torneo in questione, categoria Esordienti 2002 e che “pur non disponendo di un numero sufficiente di calciatori tesserati per la categoria Pulcini 2003, ha integrato la rosa per la riferita categoria con giovani calciatori nati in epoca antecedente l’anno 2003”; nonché della A.S.D. Olimpia Borgetto che con memoria del 13/04/2015 ha fatto presente di disporre, nel torneo in questione, di otto tesserati pulcini, di cui cinque classe 2003 e tre classe 2004. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell’ammenda di € 800,00 a carico di ognuna delle Società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti, con le eccezioni di cui appresso, siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando per tabulas, la partecipazione delle rispettive compagini al Torneo in questione, come detto organizzato dalla A.S.D. Renzo Lo Piccolo (categorie Pulcini 2003 e Esordienti 2002), svoltosi in Terrasini (PA) dal 31 ottobre al 2 novembre 2013. E’ ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire le conseguenti obbligatorie tutele medico sportive e assicurative. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la Società A.S.D. P. Europa Montelepre non disponeva di alcun calciatore tesserato per entrambe le categorie partecipanti, mentre le Società A.S.D. Sferracavallo Calcio disponeva di un numero insufficiente di calciatori tesserati per la categoria Pulcini 2003. Quanto alla A.C.D. Città di Cinisi non può non rilevarsi che la stessa, come risulta dal calendario della manifestazione, non ha preso parte alle gare della categoria Esordienti 2002 ed ha preso parte alle gare della categoria Pulcini 2003 utilizzando n° 7 tesserati di tale categoria integrando la rosa con giovani calciatori della fascia di età inferiore, il cui tesseramento è comprovato dalla documentazione prodotta unitamente alla memoria difensiva sopra citata. Analoghe considerazioni possono svolgersi per la A.S.D. Olimpia Borgetto, che ha dimostrato il tesseramento nel suo complesso di giovani calciatori (Pulcini) in numero congruo, tutto ciò valendo, per entrambe le suddette società, ai fini del proscioglimento da ogni addebito. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ai sigg. Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre), e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo) la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre; Alle Società A.S.D. P. Europa Montelepre e A.S.D. Sferracavallo, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Dispone altresì il proscioglimento da ogni addebito del sig. Salvatore Altieri e della A.C.D. Città di Cinisi nonché del sig. Salvatore Lo Iacono e della A.S.D. Olimpia Borgetto. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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