COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 25/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE PIOPPO (Calciatore tesserato per la Società A.S.D. La Vigneta ora A.S.D. Città di Nicosia) A.S.D. CITTA’ DI NICOSIA (già A.S.D. La Vigneta)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 25/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE PIOPPO (Calciatore tesserato per la Società A.S.D. La Vigneta ora A.S.D. Città di Nicosia) A.S.D. CITTA’ DI NICOSIA (già A.S.D. La Vigneta) La Procura Federale, con nota 2568/648 pf12-13/GT/dl del 17/09/2015 ha deferito: 1) Il sig. Michele Pioppo, calciatore tesserato per la Pol. La Vigneta (ora A.S.D. Città di Nicosia) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione all’art. 3 C.G.S. comma 1, per avere commesso un atto violento nei confronti del calciatore tesserato per la Soc. Pol. Trinacria del 13.01.2013; 2) La società A.S.D. La Vigneta (ora A.S.D. Città di Nicosia), ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato all’epoca dei fatti. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Michele Pioppo tesserato quale calciatore, all’epoca dei fatti, della A.S.D. La Vigneta la squalifica per mesi dodici; a carico dell’A.S.D. Città di Nicosia, già A.S.D. La Vigneta, l’ammenda di € 2.000,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta accertato che il sig. Michele Pioppo ha partecipato, per sua stessa ammissione, ai tafferugli avvenuti al termine della gara La Vigneta- Trinacria valevole per il campionato di 3° Cat. e disputata a Nicosia in data 13.11.2012, anche se ha negato di avere colpito con un pugno il calciatore avversario sig. Andrea Longi. Quest’ultimo, viceversa, ha dichiarato di avere riconosciuto, senza dubbio alcuno, nel sig. Michele Pioppo in colui che lo ha aggredito colpendolo con un pugno sul lato sinistro del volto sia perché essendo calvo era facilmente riconoscibile sia perché subito dopo lo ha visto scappare. Peraltro che il calciatore sig. Andrea Alongi sia stato colpito al volto risulta provato dalla dichiarazione resa dal sig. Vittorio Ricerca, dirigente accompagnatore della Soc. Trinacria il quale ha constatato personalmente la lesione subita dal proprio calciatore tant’è che ebbe a consigliargli di recarsi all’ospedale. Alla responsabilità del sig. Michele Pioppo consegue la responsabilità oggettiva della società. Pertanto le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: visti gli artt. 1 bis commi 1, e 19 comma 4 lett. b) C.G.S. infligge al sig. Michele Pioppo la squalifica per tre gare; visto l’art. 4 comma 2, e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all’A.S.D. Città di Nicosia (già A.S.D. La Vigneta) l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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