COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 23 /A A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI (PA) avverso perdita gara per 0-3 ed inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Terranova – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “B”, Gara Renzo Lo Piccolo Terrasini/Pol. Paceco 1976 del 04/10/2015 – Comunicato Ufficiale n. 107/sgs 27 del 22/10/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 23 /A A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI (PA) avverso perdita gara per 0-3 ed inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Terranova - Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “B”, Gara Renzo Lo Piccolo Terrasini/Pol. Paceco 1976 del 04/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 107/sgs 27 del 22/10/2015 Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che la posizione del calciatore Musso Leonardo deve essere ritenuta regolare in relazione alla circostanza che la richiesta di tesseramento è stata inviata telematicamente in data 17/09/2015, unitamente al tesseramento di altri calciatori, la cui posizione è stata riconosciuta valida e decorrente dalla suddetta data. Pertanto, continua la reclamante, se il tesseramento del calciatore Musso Leonardo risulta decorrente solo dal 08/10/2015, dopo un intervento manuale della persona preposta ai controlli, ciò è da attribuire a un mal funzionamento del sistema informatico preposto al tesseramento dei calciatori. In ragione delle superiori argomentazioni chiede che l’adita Corte voglia ripristinare il risultato conseguito in campo con la consequenziale revoca della sanzione posta a carico del proprio dirigente. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, ed eseguiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio rileva che dalla schermata dello storico relativo al tesseramento in questione risulta che lo stesso è stato inviato telematicamente in data 17/09/2015. Che, successivamente al suddetto invio, risulta un secondo invio in data 08/10/2015 confermato dalla convalida e dalla stampa della tessera provvisoria. Sempre dagli accertamenti effettuati risulta che non è possibile acquisire i motivi che hanno reso necessario il secondo invio (ad es. illeggibilità di un documento) poiché l’attuale software una volta avvenuto un nuovo invio non lascia traccia nella propria memoria della eventuale precedente ostatività. Tant’è che l’ufficio tesseramenti presso questo Comitato Regionale ha emanato in data 05 novembre 2015 una circolare ove evidenzia tale criticità del sistema ed ha invitato tutti i soggetti interessati a lasciare traccia della movimentazione attraverso la stampa di tutte le comunicazioni medio tempore intervenute. In ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che in assenza di qualsiasi documentazione contraria il tesseramento debba essere ritenuto valido, ai sensi dell’art. 39 comma 3 delle N.O.I.F., dalla data di deposito (telematico) della prima richiesta di tesseramento che stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento stesso. Pertanto, per le superiori considerazioni, il calciatore in questione deve essere ritenuto in posizione regolare al momento della partecipazione alla gara in questione, ragion per cui il proposto gravame deve trovare accoglimento con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo e revoca della sanzione dell’inibizione a carico del sig. Salvatore Terranova. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ristabilisce il risultato conseguito in campo e revoca la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Salvatore Terranova. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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