COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 22 /A A.S.D. CITTA’ DI CARINI (PA) avverso inibizione fino al 31/12/2019 del dirigente sig. Saverio Privitera; inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente sig. Giuseppe Lo Piccolo e squalifica fino al 25/11/2015 dell’allenatore sig. Antonino Cinolauro – Campionato Promozione Gir. “A” Gara Riviera Marmi/Città di Carini del 18/10/2015 – Comunicato Ufficiale n. 106 del 21/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 22 /A A.S.D. CITTA’ DI CARINI (PA) avverso inibizione fino al 31/12/2019 del dirigente sig. Saverio Privitera; inibizione fino al 15/11/2015 del dirigente sig. Giuseppe Lo Piccolo e squalifica fino al 25/11/2015 dell’allenatore sig. Antonino Cinolauro - Campionato Promozione Gir. “A” Gara Riviera Marmi/Città di Carini del 18/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 106 del 21/10/2015. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Città di Carini impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che per quanto attiene alla posizione del sig Saverio Privitera questi ha effettivamente assunto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara così come lo stesso lo ha spinto “involontariamente” ma giammai lo ha colpito con una testata così come riportato in referto. Detta circostanza, sempre secondo l’assunto della reclamante, sarebbe del tutto inverosimile essendo il Privitera molto più alto dell’arbitro. Per ciò che riguarda il dirigente sig. Giuseppe Lo Piccolo la reclamante nega che questi abbia profferito le frasi riportate dal direttore di gara nel suo referto essendosi, viceversa, limitato solo ad una vibrata protesta. Infine per ciò che attiene la posizione dell’allenatore sig. Antonino Cinolauro questi, sempre secondo la reclamante, da un lato sarebbe intervenuto per allontanare i propri giocatori che avevano assunto un comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro e dall’altro avrebbe solo rappresentato al direttore di gara che continuando ad arbitrare così come aveva diretto la gara non avrebbe fatto carriera. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) il capo del gravame relativo al sig. Giuseppe Lo Piccolo. Sempre in via preliminare va rigettata la richiesta di audizione dei soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari in quanto non direttamente reclamanti, così come va rigettata, perché inammissibile, la chiesta prova testimoniale con altro dirigente tesserato per la reclamante in quanto non prevista dalle norme procedurali. Nel merito esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva che: All’8’ del 2° tempo il sig. Antonino Cinolauro veniva allontanato perché protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara contestandone una decisione. Una volta notificatogli l’allontanamento assumeva altresì un comportamento minaccioso tant’è che doveva intervenire il capitano del Città di Carini che lo accompagnava fuori dal terreno. Al termine della gara, inoltre, i sig.ri Giuseppe Lo Piccolo e Saverio Privitera si avvicinavano all’arbitro, assumendo nei confronti di quest’ultimo un comportamento protestatario e minaccioso. Nel contempo il sig. Giuseppe Privitera dapprima dava una forte spinta al direttore di gara ed in rapida successione lo colpiva con una testata alla mandibola sinistra sì da causargli forte dolore e mal di testa. A seguito di ciò intervenivano i sanitari del 118 presenti nell’impianto sportivo che gli prestavano i primi soccorsi e gli consigliavano di recarsi al più vicino pronto soccorso per ulteriori accertamenti diagnostici. Rientrato nello spogliatoio il direttore di gara dichiara di avere accusato un ulteriore malessere per cui si è rivolto alla guardia medica dove è stato ulteriormente visitato ed è stato dimesso con una prognosi di giorni 2 s.c., come da certificazione in atti. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le dichiarazioni della reclamante (che ha in parte ammesso, seppur dandone una versione riduttiva, i fatti addebitati ai propri tesserati) non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e che le sanzioni così come inflitte appaiono appena congrue in relazione a quanto posto in essere e non sono, pertanto, suscettibili di alcuna pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta per le su espresse motivazioni il proposto gravame. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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