COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 17/A A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) Avverso inibizione Presidente sig. Domenico Simonetti fino al 25/11/2015 e ammenda di € 200,00 – Campionato Promozione gir. “A” Gara Nuova Sancis/Castellammare Calcio del 18/10/2015 – C.U. n. 106 del 21/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 17/A A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) Avverso inibizione Presidente sig. Domenico Simonetti fino al 25/11/2015 e ammenda di € 200,00 – Campionato Promozione gir. “A” Gara Nuova Sancis/Castellammare Calcio del 18/10/2015 - C.U. n. 106 del 21/04/2015. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la A.S.D. Nuova Sancis, in persona del Vice Presidente delegato alla firma, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che il Presidente sig. Domenico Simonetti non ha minimamente minacciato la terna arbitrale, ma solo protestato vivacemente per l’ingiusta espulsione. Quanto all’ammenda la Società appellante ritiene che i fatti che l’assistente arbitrale attribuisce nel suo referto ai sostenitori della Nuova Sancis sarebbero, ove verificatisi, da attribuire ai sostenitori della squadra avversaria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si evince che il sig. Domenico Simonetti, allontanato dal direttore di gara perché si portava continuamente fuori dall’area tecnica, continuava a manifestare, “sbraitando”, la sua contrarietà all’operato della terna arbitrale fino al termine della gara. Quanto all’ammenda, l’assistente arbitrale riferisce di essere stato attinto da numerosi sputi in testa, sulla divisa ed alle braccia da diversi sostenitori, alcuni dei quali con indosso la divisa della squadra di casa, in occasione della segnatura da parte della squadra ospite. In ragione di quanto sopra esposto appare evidente come le argomentazioni difensive non trovino riscontro negli atti ufficiali di gara. Quanto alle sanzioni irrogate dal primo giudice può tuttavia accedersi ad una riduzione della inibizione a carico del Presidente sig. Simonetti, attribuendo al comportamento dello stesso connotati massimamente protestatari, valutabili come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina a tutto il 14 novembre 2015 la sanzione dell’inibizione a carico del Presidente sig. Domenico Simonetti e conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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