COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 15 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 31/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig. SERGIO GIANNONE (Presidente A.S.D. Città di Ribera) – A.S.D. CITTÀ DI RIBERA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 15 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 31/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. SERGIO GIANNONE (Presidente A.S.D. Città di Ribera) - A.S.D. CITTÀ DI RIBERA. La Procura Federale, con nota 2766/462pf13-14/GT/dl del 23 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Sergio Giannone (Presidente A.S.D. Città di Ribera), per rispondere nella qualità, stagione sportiva 2013-2014, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all’art. 38 comma 3 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al 1° Torneo “Alleanza Toro S.p.A.”, categoria pulcini misti, svoltosi i giorni 7 e 8 dicembre 2013 e regolarmente autorizzato, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare, così come previsto dal punto 2 dell’autorizzazione di cui al regolamento del Torneo. Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato al suo Presidente, secondo il principio dell’immedesimazione organica. All’udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi dodici a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell’ammenda di € 1.500,00 a carico di ognuna delle Società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando documentalmente la partecipazione al Torneo in questione, come detto regolarmente autorizzato, senza che risultasse alcun calciatore tesserato per la categoria di riferimento. E’ ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire loro le tutele medico-sportive e assicurative previste dalle norme vigenti. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: a carico del sig. Sergio Giannone la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre; a carico della A.S.D. Città di Ribera la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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