COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 CSAT 01 DEL 04 AGOSTO 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.226/A A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME) Avverso ammenda di € 600,00 ed avverso squalifica fino al 25/04/2020 per i calciatori sig.ri Davide Trovato e Giorgio Siligato; fino al 31/12/2016 al calciatore sig. Andrea Faraci; fino al 30/06/2016 al calciatore Rosario Noce; fino al 31/12/2015 ai calciatori sig.ri Carmelo Famà e Maurizio Musumeci; squalifica per sei gare al calciatore sig. Franco Lorenzo e per quattro gare ai calciatori sig.ri Carlo Demestri e Francesco Cipolla. Campionato 1^ Cat. Gara Play Off Atletico Taormina – Messana del 25/04/2015. C.U. n. 523 del 28/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 CSAT 01 DEL 04 AGOSTO 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.226/A A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME) Avverso ammenda di € 600,00 ed avverso squalifica fino al 25/04/2020 per i calciatori sig.ri Davide Trovato e Giorgio Siligato; fino al 31/12/2016 al calciatore sig. Andrea Faraci; fino al 30/06/2016 al calciatore Rosario Noce; fino al 31/12/2015 ai calciatori sig.ri Carmelo Famà e Maurizio Musumeci; squalifica per sei gare al calciatore sig. Franco Lorenzo e per quattro gare ai calciatori sig.ri Carlo Demestri e Francesco Cipolla. Campionato 1^ Cat. Gara Play Off Atletico Taormina - Messana del 25/04/2015. C.U. n. 523 del 28/04/2015. Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Atletico Taormina, in persona del suo rappresentante legale pro tempore ebbe ad impugnare le decisioni in epigrafe riportate. Questa Corte, con propria decisione pubblicata sul C.U. 544/34CSAT del 12 maggio 2015 ebbe a pronunciarsi su detto gravame ad eccezione della squalifica inflitta al calciatore sig. Giorgio Siligato, in relazione al quale il procedimento venne rinviato a data da destinarsi, previa sospensione dei termini prescrizionali, demandando alla Procura Federale gli accertamenti in ordine all’esatta individuazione dell’autore dell’aggressione ad uno degli assistenti arbitrali designato per la gara in questione. Detto provvedimento scaturiva dalla circostanza che la reclamante non solo contestava l’identificazione fattane dall’ufficiale di gara oggetto dell’aggressione ma anche dal fatto, secondo l’assunto difensivo, che il predetto calciatore al momento in cui era avvenuta l’aggressione non si trovava presso l’impianto sportivo ma bensì al posto di lavoro, così come lo era prima dell’inizio dell’incontro. Pervenuti gli accertamenti fatti dalla Procura Federale è stata fissata per l’udienza odierna la decisione del gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara nonchè il rapporto della Procura Federale in ordine agli accertamenti effettuati, rileva che il calciatore sig. Giorgio Siligato è l’autore dell’aggressione perpetrata in danno dell’assistente arbitrale a cui ha causato lesioni guaribili in giorni 3 s.c. giusto quanto attestato dal certificato rilasciato dal pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte - Messina di Messina in data 25/04/2015 e depositato in atti e ciò in ragione del riconoscimento fotografico effettuato, senza dubbio alcuno, da parte dell’Ufficiale di gara dinanzi all’Organo inquirente. E ciò anche in considerazione del fatto che l’affermazione della reclamante secondo cui il sig. Giorgio Siligato non era presente nell’impianto sportivo in quanto trovavasi al posto di lavoro non ha trovato alcun riscontro documentale e/o probatorio. Il calciatore in questione, benché convocato per ben due volte per essere sentito dall’Organo inquirente, non si è presentato senza addurre alcun specifico impedimento. Non hanno alcun valore probatorio le dichiarazioni allegate ad una memoria difensiva non sottoscritta ed irritualmente inviata da un legale in data di ieri per conto del sig. Siligato Giorgio pur in assenza di uno specifico mandato. Senza sottacere che il sig. Siligato non ha mai impugnato il provvedimento essendo stato questo impugnato dalla società A.S.D. Atletico Taormina unica, eventualmente, legittimata a controdedurre. Comunque per completezza, questa Corte, incidenter tantum, rileva che l’impedimento fatto valere dal sig. Siligato (come da dichiarazioni inviate in data 03/08/2015) si sarebbe protratto fino alle ore 16,30 del 25/04/2015, mentre i fatti sono avvenuti intorno alle ore 17,50 come da atti ufficiali. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo non può trovare accoglimento e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, non appare suscettibile della benchè minima riduzione risultando essa congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal sig. Giorgio Siligato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l’effetto conferma la squalifica fino 25/04/2020 a carico del sig. Giorgio Siligato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it