COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 36/A A.S.D. SPORTING TAORMINA (ME) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Riccardo Ancione – Campionato Eccellenza girone “B” – Gara Sporting Taormina/Palazzolo del 01/11/2015 – C.U. n. 126 del 04/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 36/A A.S.D. SPORTING TAORMINA (ME) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Riccardo Ancione - Campionato Eccellenza girone “B” – Gara Sporting Taormina/Palazzolo del 01/11/2015 - C.U. n. 126 del 04/11/2015 Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Sporting Taormina, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede riduzione della squalifica sostenendo che il calciatore ha si colpito l’avversario, ma durante un’azione di gioco e senza usare violenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, si legge in referto che il sig. Riccardo Ancione, n° 10 dello Sporting Taormina, è stato espulso “per avere colpito con una gomitata un suo avversario a pallone lontano ed a gioco in svolgimento, causandogli forte dolore al volto”. Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante. Per quanto riguarda l’entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sporting Taormina e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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