COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 32/A ASD SPORTING MARSALA 1912 (TP) Avverso gara perduta per 0-3 ed inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva al sig. Biondo Giuseppe fino a tutto il 20/11/2015 – Campionato Allievi regionali gara Sportingclub Marsala/Kronion Calcio del 18/10/2015 – C.U. n. 119/sgs 32 del 30/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 32/A ASD SPORTING MARSALA 1912 (TP) Avverso gara perduta per 0-3 ed inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva al sig. Biondo Giuseppe fino a tutto il 20/11/2015 - Campionato Allievi regionali gara Sportingclub Marsala/Kronion Calcio del 18/10/2015 - C.U. n. 119/sgs 32 del 30/10/2015. Con reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la Sporting Marsala 1912 chiede la riforma della decisione del giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato ufficiale 119/sgs 32 del 30/10/2015, che disponeva l’assegnazione della gara perduta alla Società reclamante nonché l’inibizione al dirigente Sig. Biondo Giuseppe sino a tutto il 20/11/2015. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che al reclamo non risulta allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio dei motivi alla controparte. Tale adempimento, necessario al fine di assicurare il corretto instaurarsi del contraddittorio, è stabilito a pena di inammissibilità dal Codice di Giustizia Sportiva, per il combinato disposto degli artt. 33 n° 5 e 46 n° 5. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa, non versata (€ 130,00).
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