COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 31 /A A.S.D. SOMMATINESE CALCIO (CL) avverso assegnazione gara perduta per 0–3; ammenda di € 200,00; squalifica per tre gare calciatori sigg. Salvatore Alaimo, Cristian Nicola D’Anna e Angelo Salvatore Tricoli; squalifica per due gare calciatori sigg. Riccardo Calogero Cigna e Luca Baldassare Genova – Campionato 2° Cat Gir. “L”, Gara Sommatinese Calcio/Empedoclina del 01/11/2015 – Comunicato Ufficiale n. 126 del 04/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 31 /A A.S.D. SOMMATINESE CALCIO (CL) avverso assegnazione gara perduta per 0–3; ammenda di € 200,00; squalifica per tre gare calciatori sigg. Salvatore Alaimo, Cristian Nicola D’Anna e Angelo Salvatore Tricoli; squalifica per due gare calciatori sigg. Riccardo Calogero Cigna e Luca Baldassare Genova - Campionato 2° Cat Gir. “L”, Gara Sommatinese Calcio/Empedoclina del 01/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 126 del 04/11/2015 Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Sommatinese Calcio impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi: a) per quanto attiene alla sospensione della gara e, conseguentemente, all’assegnazione della perdita della stessa a carico di essa appellante da parte del Giudice Sportivo Territoriale, che questi non si sarebbe accorto che il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico non avendo, una volta ristabilita la calma in campo, provveduto a procedere alle espulsioni dei calciatori rei di avere partecipato alla rissa ma di averli indicati solo nel supplemento referto; b) che, comunque, la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sarebbe errata, iniqua e penalizzante per l’odierna reclamante non avendo essa dato inizio alla rissa; c) che le sanzioni a carico della società e dei propri tesserati sono ancora una volta inique in quanto eccessive in relazione a quanto effettivamente accaduto. Pertanto l’appellante chiede la revoca o la rideterminazione delle sanzioni disponendosi anche la ripetizione della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il reclamo risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., relativamente alla squalifica per due gare inflitta ai calciatori sigg. Riccardo Calogero Cigna e Luca Baldassare Genova. Rileva ancora che a mente dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evidenzia che al 39’ del 2° t: venivano espulsi i calciatori sig.ri Salvatore Alaimo della Sommatinese, per avere colpito, durante un’azione di gioco, con una violenta gomitata un calciatore avversario e Paolo Davide Moscato della Empedoclina perché, reagendo alla condotta dell’avversario, lo colpiva a sua volta con una manata al volto. Riferisce ancora il direttore di gara nel suo rapporto che al 40’ del 2°t., subito dopo la notifica dei provvedimenti disciplinari di espulsione, scoppiava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre e tra questi l’arbitro individuava i calciatori Angelo Tricoli della Sommatinese (colpiva con un fortissimo schiaffo un calciatore avversario), Cristian D’Anna della Sommatinese (colpiva con una violenta pedata un calciatore avversario), Riccardo Cigna della Sommatinese (colpiva con una manata un calciatore avversario), Luca Genova della Sommatinese (colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario), Giuseppe Granone della Empedoclina (colpiva con una pedata un calciatore avversario) e Serigne Fame della Empedoclina (colpiva con una manata un calciatore avversario). Nel frattempo intervenivano i dirigenti di entrambe le squadre che con grande fatica riuscivano a sedare la rissa. E’ a questo punto che l’arbitro considerando che i calciatori così come da lui individuati erano da considerarsi espulsi e che in conseguenza di ciò la Sommatinese sarebbe rimasta, comunque, con un numero inferiore di calciatori al minimo per proseguire la gara, decideva di sospendere definitivamente l’incontro e di non notificare i provvedimenti disciplinari da assumere al fine di evitare un ulteriore esasperazione degli animi. Riferisce ancora il direttore di gara che dopo avere dichiarato la sospensione definitiva della gara ed avere emesso il triplice fischio di chiusura, vicino l’entrata degli spogliatoi si accendeva una nuova rissa che vedeva, ancora una volta, coinvolti i calciatori di entrambe le società senza però che riuscisse ad individuarne gli effettivi partecipanti a causa della confusione creatasi. In ragione di quanto sopra il gravame risulta palesemente infondato. E’ evidente che a seguito di quanto accaduto in campo e refertato in modo chiaro e senza alcuna contraddizione dall’arbitro, la società Sommatinese, a seguito del comportamento violento posto in essere dai propri tesserati, sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto dalle N.O.I.F. per consentirgli, comunque, la prosecuzione della gara, con la conseguenza che solo ad essa va addebitata la sospensione definitiva dell’incontro. Inoltre va condivisa la decisione del direttore di gara di decretare il termine anticipato della gara così come va condivisa la decisione di non procedere alla notificazione delle espulsioni nel tentativo, poi risultato vano, di non esasperare ulteriormente gli animi e ciò anche alla luce di quanto accaduto dopo il triplice fischio. Sul punto giova ricordare che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. l’arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni tali da non consentirgli la prosecuzione della stessa e che gli eventuali provvedimenti disciplinari devono essere presi solo se le circostanze lo consentono e se ciò non è possibile (come del caso di ispecie) la gara deve essere sospesa definitivamente (vedi anche Guida Pratica AIA Ed. 2015). Anche le sanzioni così come inflitte ai calciatori tesserati per la reclamante dal giudice di prime cure devono essere confermate in quanto determinate nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. Va confermata, altresì, la sanzione dell’ammenda poiché risulta congrua in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati della Sommatinese Calcio. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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