COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 28/A A.S.D. REAL ACI (CT) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Alfio Spartà – Campionato Promozione “C”, Gara Real Aci/Aci S. Antonio Calcio del 01/11/2015 – Comunicato Ufficiale n. 126 del 04/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 28/A A.S.D. REAL ACI (CT) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Alfio Spartà - Campionato Promozione “C”, Gara Real Aci/Aci S. Antonio Calcio del 01/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 126 del 04/11/2015 Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Aci impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sia sproporzionato all’effettivo accadimento dei fatti evidenziando che il proprio tesserato ha si protestato con gesti plateali senza, però, eccedere e non ha mai minacciato fisicamente il direttore di gara. Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede che la sanzione venga rideterminata nei minimi edittali. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva, preliminarmente, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare da tale rapporto si rileva che al 40’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Alfio Spartà perché nel contestare una decisione appena assunta dall’arbitro correva verso di lui con fare minaccioso mettendogli le mani sul petto stringendogli, contestualmente, la maglia senza che ciò gli procurasse alcun dolore. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure risulta appena congrua in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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