COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 26/A A.S.D. ZERO 91 (PA) avverso ammenda inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Roberto Marino e squalifica fino al 31/01/2016 dell’allenatore sig. Salvatore Rizzo – Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gir. “A”, Gara Città di Bisacquino/Zero91 del 24/10/2015 – Comunicato Ufficiale n. 116 del 28/10/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 26/A A.S.D. ZERO 91 (PA) avverso ammenda inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Roberto Marino e squalifica fino al 31/01/2016 dell’allenatore sig. Salvatore Rizzo - Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gir. “A”, Gara Città di Bisacquino/Zero91 del 24/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 116 del 28/10/2015 Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Zero 91 impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse siano sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti evidenziando che i propri tesserati si sono limitati a tenere solo un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara dovuto al momento della tensione agonistica. Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede che sanzioni vengano rideterminate nei minimi edittali. Tale richiesta è stata ribadita in udienza dal rappresentante della appellante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva, preliminarmente, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare da tale rapporto si rileva che al 27’(?) il direttore di gara ha allontanato l’allenatore della Soc. Zero 91 sig. Salvatore Rizzo per avere questi protestato avverso ad una decisione tecnica. Lo stesso allenatore, al termine della gara, assumeva un comportamento reiteratamente protestatario e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre una volta giunto nel proprio spogliatoio l’arbitro veniva raggiunto dal dirigente dell’A.S.D. Zero 91 sig. Roberto Marino il quale assumeva nei suoi un comportamento irriguardoso. In ragione di quanto sopra il proposto gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare le sanzioni, così come inflitte dal giudice di primo grado, in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina l’inibizione a carico del sig. Roberto Marino a tutto il 20 novembre 2015 e la squalifica a carico dell’allenatore sig. Salvatore Rizzo a tutto il 31.12.2015. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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