COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 18/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci – Campionato 1° Cat. Gir. “C”, Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 – C.U. n.106 del 21/10/2015 Procedimento 27/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 18/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci - Campionato 1° Cat. Gir. “C”, Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 - C.U. n.106 del 21/10/2015 Procedimento 27/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato 1^ Cat. Gir. ”C” Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/04/2015. C.U. n. 116 del 28/10/2015. Con tempestivi reclami la A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha ritualmente impugnato le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto rappresentato dal direttore di gara nel proprio referto non corrisponde al vero non avendo i calciatori squalificati posto in essere quanto loro rispettivamente addebitato, circostanze queste che sarebbero, secondo l’assunto difensivo, documentate dalle riprese video eseguite dalla rete televisiva “Telenebrodi”, ragion per cui chiede la revoca sia della sanzioni a carico dei propri calciatori sia dell’assegnazione della gara perduta con conseguente ripetizione della stessa. In particolare per ciò che attiene alle sanzioni irrogate ai propri tesserati la reclamante rappresenta che questi ultimi non hanno mai posto in essere alcun comportamento violento in danno del direttore di gara e di non averlo nemmeno sfiorato ma di essersi solo limitati a chiedere delle spiegazioni in ordine all’espulsione di un loro compagno così come hanno chiesto spiegazioni in ordine al suo rientro negli spogliatoi. Per ciò che attiene all’interruzione della gara sostiene ancora la reclamante che non vi erano i presupposti per la sospensione della stessa avendo, peraltro, il direttore di gara omesso di assumere gli eventuali ed opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri tesserati, ma di essere rientrato senza alcuna spiegazione nello spogliatoio. Solo al momento della riconsegna dei documenti si apprendeva dal rapportino di fine gara che egli aveva considerato espulsi altri quattro calciatori della squadra di casa, tant’è che il dirigente accompagnatore preposto ebbe a rifiutare la sottoscrizione di detto rapportino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, stante l’evidente connessione sia soggettiva sia oggettiva, dispone riunirsi i procedimenti portanti i nn.18/A e 27/A. Sempre in via preliminare la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il direttore di gara non è comparso né ha fatto pervenire alcuna giustificazione, rinvia il procedimento al 24 novembre 2015 alle ore 16,00, disponendo nuova convocazione del direttore di gara.
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