COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 36/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. OCCHIPINTI SALVATORE ANDREA GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Pol. Libertas Marsala); Sig. OCCHIPINTI ANGELO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della A.S.D. Pol. Libertas Marsala); A.S.D. POL. LIBERTAS MARSALA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 36/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. OCCHIPINTI SALVATORE ANDREA GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Pol. Libertas Marsala); Sig. OCCHIPINTI ANGELO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della A.S.D. Pol. Libertas Marsala); A.S.D. POL. LIBERTAS MARSALA. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 3267/1067 pf14 15/GC/vdb del 08/10/2015, i sigg. Salvatore Andrea Giuseppe Occhipinti e Angelo Occhipinti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 44 del regolamento della L.N.D. Ciò per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, rispettivamente per non avere utilizzato e non avere indicato in distinta il nominativo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, in numero tre gare del campionato di prima categoria disputate dalla A.S.D. Pol. Libertas Marsala, contro le Società Nuova Sancis, Atletico Corleone e Città di Giuliana. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Pol. Libertas Marsala, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le suddette condotte poste in essere dai suddetti tesserati. All'udienza dibattimentale, nessuno è comparso per le parti deferite, che hanno tuttavia fatto pervenire alla Procura Federale, memoria difensiva sostanzialmente ammissiva della responsabilità, pur nella considerazione che si sia trattato di mera dimenticanza e “di non avere comunque danneggiato nessuno”. Il rappresentante della Procura Federale ha tuttavia concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico di entrambi i dirigenti nonché dell’ammenda di € 400,00 e tre punti di penalizzazione a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue: Dall’esame delle distinte relative alle gare meglio specificate in deferimento, risulta documentale che la Società in questione non ha utilizzato e indicato alcun nominativo quale allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici e regolarmente tesserato per la Società nella stagione sportiva 2014/2015. Quanto sopra comporta la violazione delle norme sopra richiamate, stabilendo l’art. 44 comma 1 del regolamento della L.N.D. che: “E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore”. Da tutto quanto sopra, non risultando peraltro essere stata richiesta, qualora ammissibile, alcuna deroga al competente Comitato Regionale, derivano le sanzioni di cui al dispositivo, nei limiti discrezionali appresso indicati. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 18 e 19 C.G.S., dispone applicarsi le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi due a carico del Presidente sig. Salvatore Andrea Giuseppe Occhipinti; - inibizione per mesi uno a carico del Dirigente accompagnatore sig. Angelo Occhipinti; - ammenda di € 375,00 a carico della A.S.D. Pol. Libertas Marsala. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it