COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 30/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FISICHELLA GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla) A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 30/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FISICHELLA GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla) A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA. La Procura Federale, con nota 2761/420pf13-14/GT/dl del 23 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Fisichella (Presidente A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla all’epoca dei fatti), per rispondere, nella qualità, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all’art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere contravvenuto all’obbligo di tesseramento dei calciatori da impiegare nei campionati di competenza, nella stagione sportiva 2013-2014. Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato all’indicato Presidente pro tempore. All’udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse. Risulta tuttavia allegata agli atti del procedimento una memoria difensiva della Società che, qui in sintesi, evidenzia trattarsi di fatti avvenuti sotto il controllo della precedente compagine societaria, con ciò apparendo ingiusta alla deducente una sanzione per situazioni alle quali l’attuale dirigenza è del tutto ignara ed estranea. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi 18 a carico del sig. Giuseppe Fisichella e dell’ammenda di € 1.500,00 a carico della Società deferita, oltre a 18 punti di penalizzazione in classifica. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando documentalmente il mancato tesseramento di calciatori da parte della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2013-2014, come certificato dal Presidente Delegato della sezione Provinciale di competenza e dall’esame del tabulato dei tesseramenti della Società in questione. E’ ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente i propri calciatori, anche quelli inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire a tutti i calciatori le tutele medico-sportive e assicurative previste dalle norme vigenti. Non si può pertanto addivenire quanto meno al proscioglimento della Società, essendo essa responsabile in via diretta in virtù del principio di immedesimazione organica, ai sensi del citato art. 4 comma 1 C.G.S. Tuttavia questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene di dovere aderire in toto alle richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e di ben 18 punti di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell’art. 17 del C.G.S. dovendosi riconoscere alla nuova compagine societaria, estranea al deferimento, trattandosi peraltro di fatti riferibili alla stagione sportiva 2013-2014, una consistente attenuazione di responsabilità, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza federale, incentrato sul principio dell’equità (vedi da ultimo, C.D.N. C.U. n.87/CDN del 5.6.2014 e C.U. 333/CGF del 8.7.2014). Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite (decisione 24/2015) ha statuito in fatti analoghi che la comminazione di base (tre punti di penalizzazione) può essere aumentata mercè una c.d. “sanzione aggiuntiva”, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3 <6). In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare i deferiti, nei limiti di cui in dispositivo, non potendo trovare accoglimento l’ipotesi di una conversione dell’eventuale penalizzazione di punti in classifica in ammenda, poiché non ricorrono i presupposti richiamati dall’art.17 comma 1 C.G.S., trattandosi di fattispecie diversa e non comparabile. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - Al sig. Giuseppe Fisichella la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi quindici; - Alla A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla la sanzione dell’ammenda di € 300,00, di quattro punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel campionato allievi e di quattro punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel campionato giovanissimi. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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