• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 648/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting RCB (matr. 740307) Sig. Culicchia Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
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COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 648/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting RCB (matr. 740307) Sig. Culicchia Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1237 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.300,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi dodici carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: l’ammenda di € 390,00 alla A.S.D. Sporting RCB (matr. 740307); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Culicchia Giuseppe; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Adragna Alberto, Genna Alessandro, Rallo Giovanni, Signorino Salvatore, Vultaggio Vito, Augugliaro Vito, Bonanno Sebastiano, Mancuso Antonino, Saladino Massimo, Virgilio Giuseppe, Grimaldi Alessandro, (A.S.D. Sporting RCB all'epoca dei fatti); Adragna Riccardo, (A.S.D. Juvenilia e A.S.D. Sporting RCB all'epoca dei fatti); Bonanno Antonino, (A.S.D. Cinque Torri Trapani e A.S.D. Sporting RCB all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 648/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting RCB (matr. 740307) Sig. Culicchia Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"