• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 645/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Fortitudo Camaro (matr. 939129 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Bengala Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
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COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 645/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Fortitudo Camaro (matr. 939129 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Bengala Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1234 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.000,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Fortitudo Camaro (matr. 939129) ha cessato le attività dal 28/10/2014), applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Bengala Giuseppe; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Calderone Giuseppe, De Leo Maurizio, Villa Danilo, Migliardo Luigi, (A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti); Amato Antonino(A.S.D. F24 Ghibellina e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti); Billé Giuseppe (Pol. D. S.Alessio e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti); Cutispoto Ivan, Frisone Rocco, Zumbo Vito, (A.S.D. SC Sicilia e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti); Valeriano Antonio (CS Messina SUD ASD e A.S.D. Fortitudo Camaro all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 645/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Fortitudo Camaro (matr. 939129 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Bengala Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"