COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 642/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Buseto Calcio 1975 (matr. 63629) Sig. Drago Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 642/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Buseto Calcio 1975 (matr. 63629) Sig. Drago Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1231 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi dodici carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: l’ammenda di € 570,00 alla A.S.D. Buseto Calcio 1975 (matr. 63629); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Drago Francesco; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Amodeo Matteo, Anselmo Gianfranco, Gervasi fabio, La Luce Giacomo, Ponzo Felice, Sanacore Antonio, Badalucco Andrea, Criscenti Rosario Roberto, Guarano Antonino, Milazzo Francesco, Minaudo Francesco Alessio, Polisano Vito, Poma Giovanni, Amico Mario, (A.S.D. Buseto Calcio 1975 all'epoca dei fatti); Costantino Fabio, Fascella Vincenzo, Gruppuso Angelo, Messina Luca, Messina Massimo, (A.S.D. Pol. Alqamah F.C. e A.S.D. Buseto Calcio 1975 all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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