COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 39/A A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Gianluca Catania – Campionato 1^ categoria girone “E” Gara Ciclope Bronte/Robur del 07/11/2015 – C.U. n. 139 del 11/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 39/A A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Gianluca Catania - Campionato 1^ categoria girone “E” Gara Ciclope Bronte/Robur del 07/11/2015 - C.U. n. 139 del 11/11/2015 Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Ciclope Bronte, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore “non ha assunto alcun atteggiamento di minaccia e/o irriguardoso nei confronti del direttore di gara” né ingiurioso all’atto dell’espulsione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, va rilevato che secondo quanto si legge in referto, al 23° del 2° tempo il direttore di gara ha espulso il sig. Gianluca Catania per doppia ammonizione. Quest’ultimo, al momento del provvedimento, si produceva in un insulto al direttore di gara. Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante, né ha valore la considerazione circa i buoni precedenti del calciatore, che peraltro ha rivestito nella gara in questione la qualità di capitano. Per quanto riguarda infine l’entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., aggravata dalla qualità di capitano rivestita dal sig. Gianluca Catania al momento dell’espulsione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Ciclope Bronte e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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