COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 18/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci – Campionato 1° Cat. Gir. “C”, Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 – C.U. n.106 del 21/10/2015 Procedimento 27/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 18/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci - Campionato 1° Cat. Gir. “C”, Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 - C.U. n.106 del 21/10/2015 Procedimento 27/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato 1^ Cat. Gir. ”C” Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/04/2015. C.U. n. 116 del 28/10/2015. Con tempestivi reclami la A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha ritualmente impugnato le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto rappresentato dal direttore di gara nel proprio referto non corrisponde al vero non avendo i calciatori squalificati posto in essere quanto loro rispettivamente addebitato, circostanze queste che sarebbero, secondo l’assunto difensivo, documentate dalle riprese video eseguite dalla rete televisiva “Telenebrodi”, ragion per cui chiede la revoca sia della sanzioni a carico dei propri calciatori sia dell’assegnazione della gara perduta con conseguente ripetizione della stessa. In particolare per ciò che attiene alle sanzioni irrogate ai propri tesserati la reclamante rappresenta che questi ultimi non hanno mai posto in essere alcun comportamento violento in danno del direttore di gara e di non averlo nemmeno sfiorato ma di essersi solo limitati a chiedere delle spiegazioni in ordine all’espulsione di un loro compagno così come hanno chiesto spiegazioni in ordine al suo rientro negli spogliatoi. Per ciò che attiene all’interruzione della gara sostiene ancora la reclamante che non vi erano i presupposti per la sospensione della stessa avendo, peraltro, il direttore di gara omesso di assumere gli eventuali ed opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri tesserati, ma di essere rientrato senza alcuna spiegazione nello spogliatoio. Solo al momento della riconsegna dei documenti si apprendeva dal rapportino di fine gara che egli aveva considerato espulsi altri quattro calciatori della squadra di casa, tant’è che il dirigente accompagnatore preposto ebbe a rifiutare la sottoscrizione di detto rapportino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, stante l’evidente connessione sia soggettiva sia oggettiva, dispone riunirsi i procedimenti portanti i nn.18/A e 27/A. Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile la produzione della documentazione video avanzata dalla reclamante perché non ricorrono i presupposti di cui all’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. in quanto non solo il video prodotto in atti, asseritamente estrapolato dalle riprese video eseguite dalla rete televisiva “Telenebrodi”, non offre, comunque, alcuna garanzia tecnica e documentale ma anche perché non intende dimostrare che i documenti ufficiali indichino (nel caso in esame) quale soggetto espulso persona diversa dall’autore dell’infrazione. Parimenti inammissibile risulta la richiesta di audizione del calciatore sig. Antonino Indaimo al fine di riferire su quanto accaduto sul terreno di giuoco poiché nel procedimento de quo non sono ammesse prove testimoniali, né il predetto calciatore risulta essere reclamante in ordine alla sua posizione, né lo stesso, essendo stato sottoposto a sanzione disciplinare, può legittimamente rappresentare la società nemmeno per delega. Nel merito, letti gli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare questa Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che al 34’ del 2° tempo, il direttore di gara espelleva, per doppia ammonizione, il calciatore della Tre Esse Calcio Brolo sig. Tindaro Daniele Ceraolo, il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, spintonava violentemente il direttore di gara e lo inseguiva con l’intento di colpirlo. Nello stesso contesto i calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino e Spinella Giovanni spintonavano e strattonavano l’arbitro e assumevano anche un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso. A questi si aggiungeva anche il calciatore sig. Giovanni Scarvaci che a sua volta spintonava e strattonava il direttore di gara. E’ a questo punto che il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi dove solo al momento della consegna dei documenti comunicava al dirigente accompagnatore che la gara doveva intendersi definitivamente sospesa, perché i calciatori Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella e Vincenzo Scarvaci dovevano considerarsi anch’essi espulsi con la conseguenza che la Tre Esse Calcio Brolo, già priva del calciatore sig. Ceraolo, non aveva più il numero minimo per la prosecuzione della gara. Circostanza questa ribadita nel relativo supplemento di gara pervenuto, su richiesta di questa Corte in data odierna, stante l’impossibilità del medesimo arbitro a comparire. Ciò posto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, con la conseguenza che il proposto gravame non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla sanzione dei calciatori Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella e Vincenzo Scarvaci, risultando le stesse congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in relazione a quanto loro rispettivamente addebitato. Per ciò che attiene la sanzione a carico del calciatore Daniele Ceraolo Tindaro, ritiene questa Corte che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo. Infine, per ciò che attiene al risultato della gara, sentito il pare del rappresentante A.I.A., va condivisa allo stato degli atti la decisione del direttore di gara di sospendere l’incontro addebitandone la responsabilità alla reclamante, con conseguente rigetto del relativo reclamo. Deve disporsi inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di verificare le dichiarazioni della reclamante in ordine ad una non corretta refertazione da parte dell’arbitro circa gli episodi che poi hanno portato alla sospensione della gara, dichiarazioni queste che sarebbero supportate da immagini televisive allegato al gravame. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dei reclami così riuniti, ridetermina a tutto il 31/12/2015 la squalifica a carico del calciatore Daniele Ceraolo Tindaro, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale così come in parte motiva. Per l’effetto senza addebito tassa reclamo.
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