COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05 DEL 20 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig.ra ANTONINA FAMA’, Presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Pro Falcone; – A.S.D. PRO FALCONE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05 DEL 20 AGOSTO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig.ra ANTONINA FAMA', Presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Pro Falcone; - A.S.D. PRO FALCONE. La Procura Federale con nota 1273/1071 pf13-14/GS/pp del 08 giugno 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere: La Sig.ra Antonina Famà, quale Presidente e dirigente accompagnatore, della violazione dell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare del campionato regionale di Prima categoria, Falcone/Pro Falcone del 27/10/2013 e Pro Falcone/Pro Mende del 21/09/13, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Carmelo Fazio, non regolarmente tesserato per la A.S.D. Pro Falcone; La Società A.S.D. Pro Falcone a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ex art. 4 comma 1 del C.G.S. Le parti deferite, benchè ritualmente convocate all’udienza odierna, non sono comparse, ma hanno fatto pervenire memoria difensiva datata 14/08/15, sostenendo: a) Il decorso del termine di prescrizione ex art. 25 n° 1 C.G.S., anche con riferimento al comma 2 dello stesso articolo; b) L’erroneità del richiamo di cui all’art. 30 comma 8 C.G.S. contenuto nell’avviso di convocazione; c) L’erroneità dell’indicazione riferita alla partita del 27/10/2013 in realtà mai disputata contro la inesistente soc. Falcone. La Procura Federale, previo rigetto delle eccezioni di cui alla memoria difensiva delle parti deferite, ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per la Sig.ra Antonina Famà, l'inibizione per mesi cinque; per l’A.S.D. Pro Falcone, l’ammenda di € 600,00. Quanto sopra premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che le eccezioni sollevate dalle parti deferite sono infondate. In particolare, per ciò che attiene alla prescrizione, l’eccezione, come già detto, è infondata sotto un duplice aspetto. Alla fattispecie va infatti applicato il termine prescrizionale di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 25, non essendo la violazione contestata riferibile alle altre fattispecie specifiche contemplate nel suddetto articolo. Peraltro, qualora si volesse accedere alla tesi difensiva e cioè che debba trovare applicazione la fattispecie contemplata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 25 C.G.S., comunque il termine di prescrizione non sarebbe ancora maturato alla data odierna. Infatti per la suddetta norma le violazioni relative allo svolgimento della gara si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’illecito. Per cui, essendo i fatti avvenuti nella stagione sportiva 2013/2014 la prescrizione sarebbe venuta a maturare il 30/06/2015. Tuttavia, trovando applicazione il secondo comma dell’art. 25 C.G.S., peraltro esplicitamente richiamato dai deferiti, l’apertura di un’inchiesta formalizzata dalla Procura Federale, determina l’interruzione del termine prescrizionale con slittamento dello stesso al 31/12/2015. Per quanto riguarda le altre due eccezioni, trattasi di materiali errori scusabili. Il primo, riferibile al vecchio testo dell’art. 30 C.G.S. (oggi art. 30 comma 11 C.G.S.), non ha prodotto alcuna lesione ai diritti di difesa che sono stati comunque esplicati dalle parti deferite con la memoria in discorso; il secondo, commesso in origine dalla Procura Federale, dovendosi riferire la gara del 27/10/13 disputata con la Folgore e non già, come indicato in deferimento con la inesistente soc. Falcone, in quanto i deferiti ben potevano, attraverso la data dell’incontro, risalire all’effettiva identificazione della fattispecie contestata. Va altresì aggiunto che comunque l’errore è ininfluente essendosi la violazione comunque concretizzata anche con riferimento alla gara del 21/09/13, non contestata dai deferiti. Nel merito va rilevato che è documentalmente dimostrato che la Sig.ra Antonina Famà, nell'indicata qualità e nelle gare nelle date sopra individuate, ebbe a sottoscrivere le distinte ufficiali, indicando quale allenatore il nominativo del sig. Carmelo Fazio, allenatore dilettante di 3^ categoria, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 32.934), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato per la A.S.D. Pro Falcone. Appaiono pertanto violate le disposizioni regolamentari che supportano il deferimento, sia per quanto riguarda la Sig.ra Antonina Famà che, per l'effetto, per quanto riguarda oggettivamente la Società deferita, conseguendone le sanzioni di seguito specificate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - alla Sig.ra Antonina Famà, Presidente della A.S.D. Pro Falcone, la sanzione di mesi due di inibizione; - alla A.S.D. Pro Falcone la sanzione di € 250,00 di ammenda. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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