• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 654/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società S.S. Milazzo Srl (matr. 918859 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Chialastri Bruno (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 654/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società S.S. Milazzo Srl (matr. 918859 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Chialastri Bruno (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 15/06/2015 prot. 11.1269 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.600,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi quattordici carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la S.S. Milazzo Srl (matr. 918859) ha cessato tutte le attività dal 10/10/2014), applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Chialastri Bruno; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Abate Carmelo Giuseppe, Briuglia Francesco, Cassisi Pietro, Conti Giovanni, Duca Angelo, Lisa Giuseppe Vittorio, Mammana Valentino, Manganaro Andrea, Rodi Michele, Bruno Antonio, Terrizzi Antonino, Capone Pierpaolo, Catanzaro Giuseppe, Catanzaro Marco, Nomefermo Giuseppe, (tesserati S.S. Milazzo all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 654/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società S.S. Milazzo Srl (matr. 918859 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Chialastri Bruno (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"