COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 TFT 07 DEL 08 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 04/B (s.s. 2015-16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MARTORANA ANTONINO (Presidente della G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI) Sig. SERIO NICOLA (Dirigente accompagnatore ufficiale – allenatore della G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI) A.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 TFT 07 DEL 08 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 04/B (s.s. 2015-16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MARTORANA ANTONINO (Presidente della G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI) Sig. SERIO NICOLA (Dirigente accompagnatore ufficiale – allenatore della G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI) A.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI La Procura Federale, con nota prot. 244/916.pf 14/15/AV/mf del 07 luglio 2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Antonino Martorana e Nicola Serio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis del C.G.S., in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 L.N.D. 14/15, ove si fa obbligo alle società che partecipano alle attività giovanili di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore di “squadre minori”. Ciò avendo, il sig. Martorana, quale Presidente, omesso di tesserare un allenatore di squadre giovanili ed il sig. Serio, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra juniores regionali nelle gare S.G. Gemini/Serradifalco del 01/04/15 e Serradifalco/S.G. Gemini del 08/04/15, consentito la partecipazione della propria squadra in assenza di allenatore di squadre giovanili, essendo il medesimo tesserato per il G.S.D. San Giovanni Gemini con la qualifica di “allenatore di prima squadra”. Con la medesima nota è stata altresì deferita la G.S.D. San Giovanni Gemini per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati. All’udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. La Procura Federale ha insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione a carico del sig. Antonino Martorana; mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicola Serio; ammenda di € 600,00 a carico del G.S.D. San Giovanni Gemini. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta accertata la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti. Il sig. Antonino Martorana, quale Presidente, ha infatti omesso di tesserare un allenatore di squadre giovanili da inserire in distinta nelle gare indicate sopra ed il sig. Serio, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra juniores regionali, ha consentito la partecipazione della propria squadra alle medesime gare, in assenza di allenatore di squadre giovanili, essendo il medesimo tesserato per il G.S.D. San Giovanni Gemini con la qualifica di “allenatore di prima squadra”. La G.S.D. San Giovanni Gemini deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per i fatti posti in essere dai propri tesserati ai sensi dell’art. 1 bis commi 1 e 2 del C.G.S. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, come in dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due di inibizione a carico del sig. Antonino Martorana; mesi due di inibizione a carico del sig. Nicola Serio; ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico del G.S.D. San Giovanni Gemini. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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