COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 TFT 09 DEL 22 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 03/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ISAIA ALFIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. RICCERI GIACOMO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. LO VERDE GIUSEPPE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. CANNAVO’ GIUSEPPE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig.TORNATORE VINCENZO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. OLIVERI NUNZIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. VIRGILLITO GIORGIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. FAYE MOUSSA (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. RUSSO SANTINO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) A.S.D. PATERNO’ 1908

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 TFT 09 DEL 22 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 03/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ISAIA ALFIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. RICCERI GIACOMO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. LO VERDE GIUSEPPE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. CANNAVO’ GIUSEPPE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig.TORNATORE VINCENZO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. OLIVERI NUNZIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. VIRGILLITO GIORGIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. FAYE MOUSSA (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) Sig. RUSSO SANTINO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) A.S.D. PATERNO’ 1908 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 251/446/pf1415/AV/mf del 07 luglio 2015: - i calciatori su indicati, tutti tesserati per la A.S.D. Paternò 1908, per avere al termine della gara del campionato di Eccellenza Sicilia, Città di Scordia/Paternò 1908, disputata in data 18/01/2015, in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., su indicazione dei propri sostenitori, in stato di ira per la sconfitta, consegnato agli stessi le maglie di gioco che indossavano; - la società A.S.D. Paternò 1908 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto ai propri calciatori sopra indicati. Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente dispone, previa sospensione dei termini prescrizionali, stralciarsi la posizione dei calciatori Russo Santino e Lo Verde Giuseppe atteso che agli stessi non risulta essere stata notificata la comparizione per l’udienza odierna in quanto: per ciò che attiene a Lo Verde Giuseppe, l’indirizzo indicato in deferimento risulta essere insufficiente; e per ciò che attiene a Russo Santino, lo stesso risulta essere sconosciuto all’indirizzo e, da accertamenti eseguiti attraverso il sistema informatico della Federazione, lo stesso risulta essere tesserato dal marzo 2015 presso la Federazione Francese. Pertanto, in relazione alle suddette posizioni, gli atti vanno restituiti alla Procura Federale affinché, esperiti gli opportuni accertamenti, rinnovi il deferimento del calciatore Russo Santino. Il procedimento viene inoltre ulteriormente rinviato al giorno 13/10/2015 per la trattazione relativa al calciatore Lo Verde Giuseppe. All’udienza dibattimentale odierna per i deferiti sono comparsi Tornatore Vincenzo, assistito dal proprio difensore, Cannavò Giuseppe, Oliveri Nunzio e Virgillito Giorgio. Hanno altresì fatto pervenire nota difensiva Ricceri Giacomo e Isaia Alfio, con l’assistenza del proprio difensore. Nessuno è comparso per la società. Le parti deferite hanno chiesto il proscioglimento dovendosi applicare alla fattispecie la scriminante di cui all’art. 54 del c.p. La Procura Federale ha insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida a carico dei calciatori Isaia Alfio, Ricceri Giacomo, Cannavo’ Giuseppe, Tornatore Vincenzo, Oliveri Nunzio, Virgillito Giorgio, Faye Moussa, tutti tesserati per la A.S.D. Paternò 1908 all’epoca dei fatti, nonché la disputa di una gara a porte chiuse a carico della A.S.D. Paterno’ 1908. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: dalla documentazione in atti risulta accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, i quali, al termine della gara Città di Scordia/Paternò 1908, su invito di alcuni sostenitori della A.S.D. Paternò 1908 che protestavano vivacemente e minacciosamente per la sconfitta della loro squadra, si toglievano le maglie di gioco consegnandole a questi ultimi. Detto comportamento, mentre, da un lato, realizza certamente la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., dall’altro deve essere contestualizzato e inquadrato in una situazione ambientale che certamente limitava, e di molto, l’arbitrio dei deferiti in merito a quali scelte prendere. La paura, difatti, di ulteriori e più gravi conseguenze non può non assumere rilevanza nella valutazione della fattispecie, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità davvero attenuata. In merito alla sanzione questo Tribunale ritiene che alla luce di quanto sopra, debba essere irrogata la sanzione dell’ammonizione a carico dei calciatori e quella dell’ammenda di € 750,00 a carico della società. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammonizione a carico dei calciatori Isaia Alfio, Ricceri Giacomo, Cannavo’ Giuseppe, Tornatore Vincenzo, Oliveri Nunzio, Virgillito Giorgio, Faye Moussa, tutti tesserati per la A.S.D. Paternò 1908 all’epoca dei fatti; ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) a carico della A.S.D. Paterno’ 1908. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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