COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 TFT 10 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI: a) AGLIANO’ MANUELE, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika; b) ALOSCARI FRANCESCO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika; c) CERRUTO GABRIELE, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika; d) INSINGA VALERIO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; e) QUADARELLA PASQUALE calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; f) ANSELMO ALESSIO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; g) VESPUCCI LORENZO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; h) MINARDI ETTORE calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; i) BELLAERA GUGLIELMO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; j) GRECO ANTONIO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pannelli Sport Siracusa; k) HADDADI WALID calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pantanelli Sport Siracusa; l) PUZZO EGIDIO Presidente e legale rappresentante pro- tempore, all’epoca dei fatti, della Soc. Pannelli Sport Siracusa; m) GRECO SEBASTIANO Presidente e legale rappresentante pro tempore, all’epoca dei fatti, della Soc. Real Siracusa; n) CRIPPA AMEDEO, Dirigente con poteri di firma tesserato per la Soc. Erg Siracusa; o) PEPOLI GIOVANNI Vice Presidente tesserato per la Soc. Erg Siracusa; p) La Soc. ERG SIRACUSA; q) La Soc. PANTANELLI SPORT SIRACUSA; r) La Soc. REAL SIRACUSA;

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 TFT 10 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI: a) AGLIANO’ MANUELE, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika; b) ALOSCARI FRANCESCO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika; c) CERRUTO GABRIELE, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika; d) INSINGA VALERIO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; e) QUADARELLA PASQUALE calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; f) ANSELMO ALESSIO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; g) VESPUCCI LORENZO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; h) MINARDI ETTORE calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; i) BELLAERA GUGLIELMO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa; j) GRECO ANTONIO calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pannelli Sport Siracusa; k) HADDADI WALID calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pantanelli Sport Siracusa; l) PUZZO EGIDIO Presidente e legale rappresentante pro- tempore, all’epoca dei fatti, della Soc. Pannelli Sport Siracusa; m) GRECO SEBASTIANO Presidente e legale rappresentante pro tempore, all’epoca dei fatti, della Soc. Real Siracusa; n) CRIPPA AMEDEO, Dirigente con poteri di firma tesserato per la Soc. Erg Siracusa; o) PEPOLI GIOVANNI Vice Presidente tesserato per la Soc. Erg Siracusa; p) La Soc. ERG SIRACUSA; q) La Soc. PANTANELLI SPORT SIRACUSA; r) La Soc. REAL SIRACUSA; La Procura Federale con nota 1731/71 pf14-15/FDL/gb del 13 agosto 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate: a) I calciatori per rispondere della violazione dell’art. 1 bis. comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la S.S. 2013 - 2014 per avere partecipato - senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza - a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia; b) Il sig. Puzzo Egidio, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. Pantanelli Sport, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e di luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia; c) Il sig. Crippa Amedeo, Dirigente tesserato per la soc. Erg Siracusa, della violazione dell’ art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la S.S. 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia; d) Il sig. Pepoli Giovanni Vice Presidente tesserato per la soc. Erg Siracusa, della violazione dell’ art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la S.S. 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia; e) Le Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri anzidetti tesserati. Preliminarmente questo Tribunale federale Territoriale dispone stralciarsi la posizione del tesserato sig. Puzzo Egidio, e per l’effetto della società Pantanelli Sport Siracusa, stante il mancato perfezionarsi della procedura di notifica dell’avviso di udienza al predetto, con rinvio del procedimento al 27/10/2015. All’udienza dibattimentale del 29/09/2015, nessuno è comparso nonostante regolare notifica dell’avviso di comparizione, né sono pervenute memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi uno di squalifica per tutti i calciatori deferiti, mesi uno di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, € 1.000,00 di ammenda a carico delle società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (estratti dalle pagine di facebook, dichiarazioni rese dai giovani calciatori partecipanti agli stage e dai dirigenti delle società deferite) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che le predette società deferite, nel periodo compreso tra la metà di giugno del 2014 e il mese di luglio del 2014, organizzarono degli stage per dei giovani calciatori (ancorché definite in via del tutto riduttiva dagli stessi deferiti “partitelle di allenamento”) senza che avessero richiesto, preventivamente, l’autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia; così come agli stessi stage parteciparono svariati calciatori tesserati per altre società (in particolare quelli tesserati per l’Hellenika) senza che gli stessi avessero ottenuto il nulla osta da parte della propria società di appartenenza. Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta e oggettiva delle Società deferite. In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo. In particolare per ciò che attiene alle sanzioni da applicare ai calciatori deferiti questo Tribunale Federale Territoriale ritiene, ai fini della loro quantificazione che le stesse debbano essere contenute nel minimo edittale dovendosi tenere conto non solo della loro giovane età ma anche della circostanza che gli stessi, per come risulta dalle dichiarazioni rese all’organo inquirente, ebbero a parteciparvi sconoscendo la circostanza che dovessero chiedere il nulla osta alla loro società di appartenenza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente dispone stralciarsi la posizione del tesserato sig. Puzzo Egidio, e per l’effetto della società Pantanelli Sport Siracusa, con rinvio del procedimento al 27/10/2015 – ore 15,30, onerando la segreteria di questo T.F.T. di rinnovare la notifica a entrambi i predetti soggetti. Dispone altresì applicarsi: ai calciatori Aglianò Manuele, Aloscari Francesco, Cerruto Gabriele, Insinga Valerio, Quadarella Pasquale, Anselmo Alessio, Vespucci Lorenzo; Minardi Ettore, Bellaera Guglielmo, Greco Antonio e Haddadi Walid la sanzione dell’ammonizione; Al sig. Greco Sebastiano, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. Real Siracusa, la sanzione di mesi uno di inibizione; Ai sig. ri Crippa Amedeo, Dirigente con poteri di firma tesserato per la soc. Erg Siracusa ed al sig. Pepoli Giovanni, Vice Presidente della Soc. Erg. Siracusa la sanzione di mesi uno di inibizione per ciascuno; Alla Società Erg. Siracusa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); Alla Soc. Real Siracusa a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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