COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 TFT 10 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra Amato Stefania (Presidente all’epoca dei fatti della Società Pol. Comprensorio Normanno, poi 1908) 1908

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 TFT 10 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra Amato Stefania (Presidente all'epoca dei fatti della Società Pol. Comprensorio Normanno, poi 1908) 1908 La Procura Federale, con nota 1805/743pf 14-15/DP/fda del 18 agosto 2015, ha deferito innanzi questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe per rispondere di quanto segue: − la sig.ra Amato Stefania, presidente all'epoca dei fatti della Società Pol. Comprensorio Normanno, poi 1908, per non avere corrisposto al calciatore sig. Mondello Alberto la somma di € 3.000,00 accertata dalla CAE della L.N.D. con decisione prot. 62/CAE 20 - 1 bis, comma 1) C.G.S. in relazione all'art. 94ter, comma 11 N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.; − 1908 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., in conseguenza della condotta ascritta al presidente pro tempore. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 29 settembre 2015, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione della inibizione per mesi 6 (sei) alla sig.ra Amato Stefania e di punti 1 (uno) di penalizzazione e l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) alla società A.S.D. Paterno' 1908. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: risulta accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, è infatti provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale che la decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. - 1908, in data 4.1.2014 come da avviso di ricevimento in atti, e non sia stata impugnata nel termine di 7 gg. previsto dall'art. 94ter 1908, provveduto nei termini prescritti al pagamento della somma di € 3.000,00 così come determinata dalla predetta decisione della CAE, è da ritenersi acclarata la loro responsabilità. A nulla, in questa sede valgono le vicende relative ai due assegni circolari a favore del calciatore Mondello emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena il data 12.8.2014, messi a disposizione dello stesso presso il C.R. Sicilia e successivamente smarriti come da verbale di denuncia in atti, poiché, il pagamento sarebbe stato in ogni caso tardivo. Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene che debbano essere irrogate le sanzione come in dispositivo, con esclusione della sanzione di penalizzazione di punti in classifica, stante la cessazione da tutte le attività della società deferita. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: − inibizione per mesi 3 (mesi 1908; − ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta 1908. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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