COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 CSAT 03 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 4/A U.S.D. ATLETICO GELA (CL) avverso squalifica calciatore sig. Ruben Retucci per 8 gare – Gara del campionato Promozione Gir. “D”, Atletico Gela/Santa Croce del 20/09/2015 – Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 CSAT 03 DEL 29 SETTEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n. 4/A U.S.D. ATLETICO GELA (CL) avverso squalifica calciatore sig. Ruben Retucci per 8 gare - Gara del campionato Promozione Gir. “D”, Atletico Gela/Santa Croce del 20/09/2015 - Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015 Con appello ritualmente proposto la U.S.D. Atletico Gela impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che essa è sproporzionata all’effettivo accadimento dei fatti per cui ne richiede una riduzione in termini più equi e ciò in relazione al fatto che il tutto sarebbe nato da una cattiva interpretazione da parte di un collaboratore del direttore di gara in ordine ad una frase pronunziata dal Retucci e che per quanto accaduto, poi, nello spogliatoio non vi era alcuna volontà da parte del Retucci di usare violenza nei confronti del direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali del procedimento, rileva che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto l’arbitro scrive che al termine della gara un assistente arbitrale gli riferiva che mentre stava rientrando negli spogliatoi, il sig. Ruben Retucci, calciatore della società Atletico Gela, profferiva alcune frasi irriguardose nei suoi confronti, ragion per cui lo considerava espulso. Successivamente nello spogliatoio della terna arbitrale mentre il direttore di gara stava consegnando il rapportino di fine gara il dirigente dell’Atletico Gela, sig. Argetta Mario, faceva sì che il sig. Ruben Retucci potesse entrare anch’esso in detto spogliatoio ed una volta introdottosi contestava la decisione disciplinare assunta a suo carico. All’invito del direttore di gara di accomodarsi fuori dallo spogliatoio il sig. Ruben Retucci afferrava l’arbitro per i polsi stringendoli con forza tale da lasciargli il segno delle unghia sulla pelle. Da quanto sopra il proposto gravame è palesemente infondato in quanto il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Ruben Retucci va qualificato oltre che offensivo anche violento per la qual cosa la sanzione così come inflittagli dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione atteso che la stessa è stata comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett.d) del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta per i suesposti motivi il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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