COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 CSAT 03 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 3/A A.S.D. CITTA’ DI CATANIA (CT) avverso inibizione fino al 15/11/2015 del sig. Pinazzo Paolo squalifica calciatore sig. Coniglio Marco per 4 gare e calciatore sig. Mirabito Antonio per tre gare – Gara del campionato Promozione Gir. “C”, Biancavilla/Città di Catania del 20/09/2015 – Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 CSAT 03 DEL 29 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 3/A A.S.D. CITTA’ DI CATANIA (CT) avverso inibizione fino al 15/11/2015 del sig. Pinazzo Paolo squalifica calciatore sig. Coniglio Marco per 4 gare e calciatore sig. Mirabito Antonio per tre gare - Gara del campionato Promozione Gir. “C”, Biancavilla/Città di Catania del 20/09/2015 - Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015 Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Città di Catania impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti, ed in particolare, per ciò che attiene l’inibizione a carico del dirigente, questa sarebbe frutto del comportamento dell’assistente arbitrale, mentre chiede che vengano revocate le sanzioni a carico dei calciatori in quanto nulla essi avrebbero commesso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art.36 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 33 comma 6 del C.G.S., l’inammissibilità dell’appello limitatamente alla posizione dei calciatori Coniglio Marco e Mirabito Antonio, risultando sul punto privo di ogni e qualsiasi motivazione il gravame prodotto. Per ciò che attiene la posizione del sig. Pinazzo Paolo, esaminati gli atti del procedimento, rileva che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto l’arbitro scrive che “al 22’ del 2° t. è stato allontanato, su segnalazione dell’AA1, il sig. Pinazzo Paolo, dirigente accompagnatore della società Città di Catania per avere quest’ultimo assunto un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. Una volta notificato il provvedimento disciplinare al sig. Pinazzo questi assumeva un comportamento minaccioso e gravemente offensivo nei confronti dell’AA1 e lasciava il terreno di gioco solo dietro invito degli addetti alla sicurezza. Dal rapporto dell’AA1, inoltre, non solo viene confermato quanto riportato dal direttore di gara ma si rileva altresì che il sig. Pinazzo Paolo, una volta terminata la partita, si introduceva, non avendone titolo, nello spogliatoio della terna arbitrale dove reiterava il comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’AA1 e da dove veniva allontanato a stento dal direttore di gara e dai dirigenti della società locale. Da quanto sopra il proposto gravame è palesemente infondato anche in relazione alla circostanza che secondo l’assunto della reclamante l’origine della sanzione sarebbe da ricercare nel comportamento vessatorio posto in essere dall’assistente arbitrale individuato in certo “Cunsolo” soggetto questo che non risulta tra gli ufficiali di gara che hanno diretto la gara. La sanzione peraltro non appare suscettibile di alcuna riduzione risultando appena adeguata al grave comportamento posto in essere dal sig. Pinazzo Paolo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta per i suesposti motivi il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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