COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 CSAT 04 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 5/A A.S.D SPORTING VIAGRANDE (CT), avverso squalifica per 7 gare calciatore sig. Tornatore Vincenzo, inibizione fino al 10/11/2015 del dirigente sig. Sarica Antonino ed avverso l’ammenda di € 200,00 a carico della società – Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Sporting Viagrande/SC Palazzolo del 20/09/2015 – C.U. N° 60 del 22/09/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 CSAT 04 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 5/A A.S.D SPORTING VIAGRANDE (CT), avverso squalifica per 7 gare calciatore sig. Tornatore Vincenzo, inibizione fino al 10/11/2015 del dirigente sig. Sarica Antonino ed avverso l’ammenda di € 200,00 a carico della società - Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Sporting Viagrande/SC Palazzolo del 20/09/2015 – C.U. N° 60 del 22/09/2015 Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. Sporting Viagrande ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante ritiene che la sanzioni così come inflitte dal giudice territoriale siano incongrue in relazione all’effettivo accadimento dei fatti mentre chiede che la sanzione dell’ammenda venga revocata e/o ridotta in termini più equi atteso che essa reclamante ha predisposto un adeguato servizio d’ordine. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva l’irritualità delle richieste istruttorie in ordine all’inibizione del calciatore Vincenzo Tornatore in quanto nel procedimento di appello è ammessa solo l’audizione del ricorrente a condizione che lo stesso ne abbia fatto specifica richiesta ai sensi del 6° comma dell’art. 36 del C.G.S.; lo stesso, peraltro, non è ricorrente in quanto il gravame è stato proposto dalla A.S.D. Sporting Viagrande in persona del suo legale rappresentante, sua società di appartenenza. Letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, si rileva, per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Vincenzo Tornatore, che lo stesso, già ammonito nel corso del primo tempo, al termine della gara veniva nuovamente ammonito perché assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti degli avversari. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare, il predetto calciatore si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso ed assumeva nei suoi confronti un grave comportamento irriguardoso. Nel fare ciò, trovandosi davanti uno degli assistenti arbitrali, gli stringeva con forza il braccio e lo strattonava con violenza (vedasi rapporto AA). Per ciò che attiene la sanzione a carico del dirigente sig. Antonino Sarica, si rileva che lo stesso, al 33’ del 2°t., veniva allontanato dal terreno di gioco dal Direttore di gara perchè assumeva nei confronti dello stesso un comportamento gravemente offensivo. Lo stesso, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, proseguiva nel suo comportamento offensivo ritardando così la ripresa del gioco. Infine il sig. Antonino Sarica, al termine della gara, sostava nello spiazzo antistante gli spogliatoi ed alla vista del direttore di gara assumeva ancora una volta un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei suoi confronti tanto che doveva intervenire il servizio d’ordine per evitare che lo stesso gli si potesse avvicinare. Per ciò che attiene all’ammenda, da un lato si rileva che la società non si è attenuta alla disposizione di cui all’art. 72 comma 1 delle N.O.I.F. circa la numerazione delle maglie dei calciatori, mentre per altro verso si rileva che al termine della gara tre persone non identificate, riferibili certamente alla reclamante stante che ne indossavano la divisa, assumevano un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale, comportamento che cessava solo dopo l’intervento del servizio d’ordine. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che le sanzioni così come irrogate sono congrue in relazione a quanto commesso e non sono, pertanto, suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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