COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 CSAT 04 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 2/A A.S.D. POLISPORTIVA PALMA (AG) avverso squalifica calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice sino al 20.09.2020, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; squalifica dei calciatori sig.ri Silvestro Cannizzaro e Andrea Pinto sino al 31/03/2016 ed avverso ammenda di € 1.500,00 con obbligo del risarcimento degli eventuali danni subiti dall’arbitro – Gara campionato Promozione Gir. “D”, Pol. Palma/New Team Ragusa del 20/09/2015 – Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 CSAT 04 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 2/A A.S.D. POLISPORTIVA PALMA (AG) avverso squalifica calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice sino al 20.09.2020, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; squalifica dei calciatori sig.ri Silvestro Cannizzaro e Andrea Pinto sino al 31/03/2016 ed avverso ammenda di € 1.500,00 con obbligo del risarcimento degli eventuali danni subiti dall’arbitro - Gara campionato Promozione Gir. “D”, Pol. Palma/New Team Ragusa del 20/09/2015 - Comunicato Ufficiale n. 60 del 20/09/2015 Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Palma impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede una riduzione in termini più equi per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore Giuseppe Lo Giudice, mentre chiede la revoca per quelle che riguardano i calciatori Silvestro Cannizzaro e Pinto Andrea perché gli stessi non avrebbero commesso quanto riferito nel rapporto di gara che, sul punto, non farebbe fede, così come chiede la revoca della sanzione dell’ammenda e dell’obbligo del risarcimento danni ove richiesto, non essendovi prova del danno patito. Ai fini istruttori la Società chiede che venga disposta l’audizione di alcuni testi che dovrebbero riferire in ordine a quanto accaduto la sera dopo la partita. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente per un verso rileva l’irritualità e la tardività della richiesta di audizione fatta pervenire a mezzo posta elettronica in data 02/10/2015 stante che la eventuale richiesta di audizione del ricorrente, a pena di inammissibilità, deve essere fatta, ai sensi del comma 6 dell’art. 36 del C.G.S., all’atto dell’invio dei motivi del reclamo; per altro verso dichiara inammissibile la richiesta prova per testi in quanto non prevista in questa sede dalle norme del C.G.S. Nel merito, esaminati gli atti ufficiali del procedimento, rileva che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. Sul punto ritiene questa Corte che non possa accedersi alla tesi difensiva della reclamante secondo cui il rapporto degli ufficiali di gara faccia fede solo per ciò che avviene all’interno dell’impianto sportivo o nelle sue prossime vicinanze, avendo esso valore in relazione a tutto ciò che sia in correlazione allo svolgimento di una gara, indipendentemente dal lasso di tempo trascorso tra il termine della stessa e l’accadimento del fatto descritto e del luogo ove tale fatto avvenga. Ciò perché diversamente opinando eventuali aggressioni subite dagli ufficiali di gara lontano dagli impianti sportivi e dopo lungo lasso di tempo non troverebbero alcuna tutela nell’ordinamento sportivo. Ora, in tale rapporto, che risulta coerente e privo di discrasie, l’arbitro scrive che al 22’ del 2° tempo espelleva il calciatore sig. Giuseppe Lo Giudice il quale aveva assunto un comportamento gravemente minaccioso nei suoi confronti. Una volta notificata l’espulsione il sig. Lo Giudice, sempre profferendo minacce nei confronti del direttore di gara, correva verso quest’ultimo nel tentativo di aggredirlo, ma veniva, in un primo momento, trattenuto da tre compagni di squadra. Nonostante ciò il sig. Lo Giudice riusciva a divincolarsi dalla presa dei propri compagni e raggiunto l’arbitro lo colpiva, con forza, allo zigomo causandogli forte dolore, stordimento e disorientamento. A causa di tale aggressione l’arbitro non era più in condizioni di proseguire la direzione della gara per cui ne decretava la sospensione e rientrato in sede si recava presso il pronto soccorso del P.O. “S. Giacomo d’Alto Passo” di Licata dove veniva sottoposto a visita medica e veniva dimesso con una prognosi di giorni otto s.c. L’arbitro nel suo supplemento riferisce ancora che intorno alle 00,20 del 21/09/2015 rilevava che un gruppo di circa otto persone, tra cui identificava, senza ombra di dubbio, i calciatori Silvestro Cannizzaro e Andrea Pinto (perché residenti a Licata), entrambi tesserati per l’A.S.D. Pol. Palma, si trovavano sotto la sua abitazione rumoreggiando ed una volta che egli si era affacciato per capire cosa stesso succedendo i predetti due calciatori, unitamente agli altri soggetti presenti, assumevano un comportamento offensivo nei suoi confronti e nel contempo colpivano con calci e pugni le due autovetture di sua proprietà che erano parcheggiate sulla pubblica via. Sul punto, oltre a quanto già espresso in ordine alla piena validità ed utilizzabilità di quanto riferito dal direttore di gara nel suo referto, questa Corte non può non rilevare la contraddittorietà in cui incorre la reclamante quando in una prima parte dei suoi motivi nega che i suoi tesserati hanno commesso quanto riferito dall’arbitro salvo, subito dopo, ammettere che i predetti due calciatori stavano transitando sotto l’abitazione del direttore di gara poiché dovevano raggiungere le loro abitazioni che si trovano nei pressi di quella del direttore di gara e che solo un loro amico, estraneo alla società, avrebbe profferito una frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Così come priva di pregio è l’affermazione che non sarebbe dovuto il risarcimento dei danni nei confronti dell’arbitro in quanto lo stesso, in relazione al riferito danneggiamento delle autovetture, non avrebbe sporto denuncia all’autorità di polizia. Infatti il direttore di gara non poteva e non può presentare nessuna denuncia in quanto vincolato dalla clausola compromissoria. In ragione delle superiori considerazioni il gravame deve essere respinto, risultando le sanzioni adeguate ai gravi comportamenti posti in essere a vario titolo dai tesserati. Per ciò che attiene all’ammenda questa Corte Sportiva ritiene che essa, come tipo di sanzione, debba essere confermata perché la Società risponde oggettivamente dei comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Ciò non di meno si ritiene che essa in ordine alla sua quantificazione, debba essere rideterminata in termini più equi dovendosi tenere conto, ai fini della sua quantificazione, del comportamento degli altri tesserati della Pol. Palma che hanno tentato in tutti i modi di impedire che il Lo Giudice aggredisse il direttore di gara e che il comportamento dei calciatori Pinto e Cannizzaro è avvenuto lontano dal luogo di svolgimento della partita per cui il controllo della società era grandemente scemato. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in € 800,00 (ottocento/00) la sanzione dell’ammenda a carico della Pol. Palma confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto, senza addebito tassa.
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