COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 TFT 12 DEL 13 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 18/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCHEMBRI GIUSEPPE A.S.D. PRO MELILLI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 TFT 12 DEL 13 OTTOBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 18/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCHEMBRI GIUSEPPE A.S.D. PRO MELILLI Con nota n° 2248/621 15/GC/vdb del 4 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Schembri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Pro Melilli, per rispondere della violazione delle norme di cui all’art. 1 bis comma 1 e 19 comma 4 lett. D del C.G.S., perché al 25° del 2° tempo della gara Pro Melilli / Olimpique Priolo dell’08/02/2015, valevole per il campionato provinciale di 3^ categoria, mentre alcuni suoi compagni di squadra protestavano per la convalida di una rete subita, non visto, si rendeva responsabile di un atto di violenza nei confronti del direttore di gara, colpendolo con un pugno al fianco, causando la temporanea sospensione della partita e la conseguente squalifica del suo compagno di squadra, capitano della stessa, sig. Ivan Nicosia. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Pro Melilli, per rispendere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 12 comma 5 del C.G.S. All’udienza del 13 ottobre 2015 nessuno è comparso per le parti deferite. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento concludendo per l’applicazione della squalifica al giocatore Schembri Giuseppe per anni 2 (due) e per l’applicazione della ammenda alla A.S.D. Pro Melilli di € 500,00 con diffida. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che con nota del 4 marzo 2015 la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Sicilia trasmetteva alla Procura Federale gli atti della gara Pro Melilli – Olimpique Priolo, valida per il campionato di III° categoria, disputata l’8 febbraio 2015, durante la quale l’arbitro Sig. Moncada Giuseppe, della sezione A.I.A. di Siracusa, al 25° del secondo tempo, in occasione di una rete segnata dalla squadra del Priolo, mentre era accerchiato dai calciatori della squadra Pro Melilli, veniva colpito, da un calciatore non identificato, con un pugno al fianco che gli procurava dolore con conseguente sospensione della gara per alcuni minuti. Il Giudice Sportivo Territoriale, con il C.U. n. 41 del 9 febbraio 2015, squalificava, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del C.G.S., il capitano della squadra Pro Melilli, Sig. Nicosia Ivano, fino al 30 giugno 2018 ed in conseguenza di ciò la Società Pro Melilli proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale comunicando di aver individuato il responsabile del gesto nel calciatore Schembri Giuseppe il quale, con una sua dichiarazione scritta, affermava di essere stato l’autore del pugno al direttore di gara, assumendosene tutta la responsabilità precisando che non si era trattato di un pugno bensì di uno strattone. La Corte Sportiva di Appello Territoriale non accoglieva il reclamo della società ritenendo la dichiarazione del calciatore Schembri generica, priva di qualsiasi descrizione dell’episodio e non riferibile in maniera certa al dichiarante in quanto non corredata da un documento di riconoscimento e, confermando, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con lo stesso provvedimento disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’autenticità della dichiarazione di colpevolezza del calciatore Schembri. Svolte le indagini, in sede di audizione il Sig. Russitto Vincenzo, Vice Presidente della società A.S.D. Pro Melilli, precisava che nel momento dell’aggressione all’arbitro le funzioni di capitano in campo non erano state svolte dal calciatore Nicosia Ivano, il quale era stato precedentemente sostituito, bensì dal calciatore Sig. Borgione Salvatore. Il Sig. Schembri Giuseppe, anch’esso in sede di audizione, confermava di aver personalmente stilato la nota con la quale dichiarava di essere l’autore del colpo inferto all’arbitro e di aver ammesso la sua responsabilità dopo aver appreso della squalifica inflitta al capitano della squadra, Sig. Nicosia Ivano precisando di essere entrato dalla panchina all’interno del rettangolo di gioco e nel cercare di richiamare l’attenzione del direttore di gara, in quel momento accerchiato dai calciatori, lo colpiva accidentalmente al fianco con una manata. Aggiungeva, infine, di non aver descritto nei particolari i fatti in questione, limitandosi a dichiarare di essere stato l’autore dell’aggressione nei confronti dell’arbitro, in quanto tale episodio era già stato adeguatamente riportato nel reclamo inviato dal sig. Russitto alla Corte di Appello Sportiva Territoriale, confermando che al momento dei fatti il capitano in campo era il sig. Borgione Salvatore che aveva sostituito in tale ruolo il sig. Nicosia Ivano precedentemente sostituito. Il sig. Nicosia Ivano dichiarava di non aver assistito ai fatti in questione in quanto sostituito dal compagno di squadra Moschetto Flavio, avendo ceduto la fascia di capitano al sig. Borgione Salvatore e che nell’occasione si trovava nello spogliatoio sotto la doccia. Il sig. Borgione Salvatore, calciatore della società A.S.D. Pro Melilli, riferiva sulle proteste vibranti da parte di tutti i componenti della sua squadra nei confronti dell’arbitro a seguito della rete realizzata dalla squadra ospitata, ma dichiarava di non aver visto nessun compagno colpire il direttore di gara e che in quel momento svolgeva le funzioni di capitano in quanto il Nicosia era già stato sostituito dal compagno di squadra Moschetto Flavio. Il sig. Moncada Giuseppe, direttore di gara, confermava di essere stato colpito da un pugno al fianco sferratogli da un calciatore della società Pro Melilli che era uno tra quelli seduti in panchina perché indossava la tuta. Rilevato che: - in esito alle indagini compiute emerge l’autenticità della dichiarazione di colpevolezza rilasciata dal calciatore della società A.S.D. Pro Melilli, sig. Schembri Giuseppe; - la genericità della dichiarazione resa dallo Schembri è stata da questi spiegata con la circostanza dell’esposizione dettagliata dei fatti nell’atto di reclamo inviato alla Corte di Appello Territoriale e la tardività di tale dichiarazione rispetto a quanto accaduto è stata spiegata con la conoscenza della squalifica inflitta al Nicosia Ivano; - tali circostanze venivano confermate dal sig. Russitto Vincenzo, Vice Presidente della società A.S.D. Pro Melilli e lo stesso direttore di gara precisava di essere stato colpito sicuramente da un calciatore che sedeva in panchina in quanto con la tuta, fornendo un ulteriore riscontro in ordine alla autenticità della dichiarazione confessoria del sig. Schembri Giuseppe; - pertanto, deve ritenersi certa la responsabilità dello Schembri Giuseppe e della società A.S.D. Pro Melilli, alla quale apparteneva il predetto al momento della commissione dei fatti, e conseguentemente va revocata con effetto immediato la squalifica a carico del calciatore sig. Ivano Nicosia. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale applica: al giocatore Schembri Giuseppe la squalifica fino al 31 gennaio 2019; alla A.S.D. Pro Melilli la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ex art. 4 comma 2 del C.G.S. Dispone altresì la revoca con effetto immediato della squalifica a carico del calciatore Ivano Nicosia, all’epoca tesserato della A.S.D. Pro Melilli. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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