Osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05 DEL 20 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 9/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig. SALVATORE BILLECI, dirigente dell’A.S.D. Jatina Pro Monreale; – A.S.D. JATINA PRO MONREALE.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05 DEL 20 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 9/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. SALVATORE BILLECI, dirigente dell’A.S.D. Jatina Pro Monreale; - A.S.D. JATINA PRO MONREALE. La Procura Federale con nota 1274/1073 pf13-14/GS/pp del 2 giugno 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere: Il Sig. Salvatore Billeci, quale dirigente accompagnatore, della violazione dell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Partinico Audace/Jatina Pro Monreale del 02/09/13 e Jatina Pro Monreale/Partinico Audace del 15/09/13, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Filippo Balsano, non regolarmente tesserato per la A.S.D. Jatina Pro Monreale; la Società A.S.D. Jatina Pro Monreale a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio dirigente accompagnatore, ex art. 4 comma 2 del C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Salvatore Billeci, l'inibizione per mesi quattro; per l’A.S.D. Jatina Pro Monreale, l’ammenda di € 600,00. Quanto sopra premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che è documentalmente dimostrato che il Sig. Salvatore Billeci, nell'indicata qualità e nelle gare sopra specificate, ebbe a sottoscrivere le distinte ufficiali, indicando quale allenatore il nominativo del sig. Filippo Balsano, allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 53.875), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la A.S.D. Jatina Pro Monreale. Risultano pertanto violate le disposizioni regolamentari che supportano il deferimento, sia per quanto riguarda il Sig. Salvatore Billeci che, per l'effetto, per quanto riguarda oggettivamente la Società deferita, conseguendone le sanzioni di seguito specificate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Salvatore Billeci, dirigente accompagnatore della A.S.D. Jatina Pro Monreale, la sanzione di mesi uno di inibizione; - alla A.S.D. Jatina Pro Monreale la sanzione di € 250,00 di ammenda. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it