COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 09/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VEDANESE – Torneo di Vedano Olona Cat. Allievi Gara del 02.06.2015 tra Vedanese / Viggiù C.U. n. 42 della Delegazione di Varese datato 11.06.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 09/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VEDANESE – Torneo di Vedano Olona Cat. Allievi Gara del 02.06.2015 tra Vedanese / Viggiù C.U. n. 42 della Delegazione di Varese datato 11.06.2015. La società VEDANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato l'ammenda di 100,00 euro per mancata assistenza all'arbitro e la sanzione della squalifica fino al 31.12.2016 a carico del dirigente sig. PALMAS Roberto, sostenendo che le sanzioni sarebbero eccessive rispetto ai fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la società reclamante, preso atto del supplemento di rapporto dell'arbitro nel quale viene precisato che il dirigente PALMAS Roberto sferrava un violento pugno alla spalla destra dell'arbitro, procurandogli dolore, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, stante l'atto violento posto in essere dal dirigente. Quanto alla sanzione pecuniaria comminata per mancata assistenza all'arbitro, considerato che la gara è stata disputata durante il Torneo di Vedano Olona, nel quale esigenze organizzative possono giustificare il comportamento posto in essere, si ritiene che la sanzione debba essere seppur lievemente mitigata.Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso RIDUCE la sanzione pecuniaria ad € 50,00 e conferma il resto. Dispone l'accredito della relativa tassa.
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