COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US FISSIRAGA ASD Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 20.09.2015 tra Real Academy / US Fissiraga C.U. n. 11 della Delegazione di Lodi datato 25.09.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società US FISSIRAGA ASD Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 20.09.2015 tra Real Academy / US Fissiraga C.U. n. 11 della Delegazione di Lodi datato 25.09.2015. La Società US FISSIRAGA ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al calciatore CAPPATO Stefano la squalifica sino al 25.10.2015, lamentando che il calciatore non era l’autore del gesto descritto dall’arbitro nel proprio rapporto di gara (calcio del pallone volontariamente in direzione dell’arbitro colpendolo alla caviglia) e che comunque tale gesto non è stato volontario, bensì accidentale. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti osserva : l’arbitro, sentito da Questa Corte, ha confermato che il CAPPATO, da oltre dieci metri, ha calciato il pallone verso di lui colpendolo alla caviglia. La distanza dalla quale è stato calciato il pallone costituisce un elemento probatorio più che sufficiente, non solo a livello indiziario, per ritenere che il gesto sia stato involontario. Ne consegue che la sanzione del GS merita di essere mitigata, stante l'involontarietà del gesto. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE la squalifica comminata al calciatore, CAPPATO Stefano, a due gare e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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