COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS LUCIANO MANARA Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 04.10.2015 tra SS Oggiono ARL / SS Luciano Manara C.U. n. 23 della CRL datato 08.10.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società SS LUCIANO MANARA Camp. Eccellenza Gir. B
Gara del 04.10.2015 tra SS Oggiono ARL / SS Luciano Manara
C.U. n. 23 della CRL datato 08.10.2015.
La Società SS LUCIANO MANARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica per 3 gare nei confronti del giocatore FRIGERIO Andrea, lamentando che la sanzione è eccessiva considerato che il calciatore non ha tenuto alcun comportamento violento.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari
OSSERVA
dagli atti del giudizio emerge chiaramente che il calciatore FRIGERIO, lontano dall’azione di gioco, non ha ritenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario, bensì irriguardoso e comunque connotato da volontarietà.
La gravità del gesto giustifica una riduzione della squalifica.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto.
RIDUCE
La squalifica comminata al calciatore, FRIGERIO Andrea a due gare.
Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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