COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società REAL BOLGARE Camp. 2° Categoria Gir. B Gara del 25.10.2015 tra Real Pol. Calcinatese / Real Bolgare C.U. n. 20 della Delegazione di Bergamo datato 29.10.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società REAL BOLGARE Camp. 2° Categoria Gir. B Gara del 25.10.2015 tra Real Pol. Calcinatese / Real Bolgare C.U. n. 20 della Delegazione di Bergamo datato 29.10.2015. La Società REAL BOLGARE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al calciatore BUSETTI Francesco la squalifica sino al 29.02.2016, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe da ritenersi eccessiva, asserendo che il giocatore avrebbe tenuto una condotta non consona, senza invero toccare il direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva quanto segue : dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova primaria e privilegiata, emerge invece che il calciatore BUSETTI Francesco, al termine della gara, ha chiaramente e volontariamente corso verso l’arbitro e fermato lo stesso con una mano rivolgendogli ripetutamente frasi ingiuriose. Lo stesso giocatore, da distanza molto ravvicinata, mostrava il pugno all’altezza del volto del direttore di gara minacciandolo più volte. Pertanto la decisione del GS deve ritenersi corretta e merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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