COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale TerritorialeDeferimento del Procuratore Federale – datato 01.07.2015 – a carico di: GARCIA CAMAYO ARBEY, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 e 10 comma 2 CGS in relazione all’art. 40 comma 6 delle NOIF per avere affermato contrariamente al vero di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/15 per la società US LINAROLO ASD senza averne titolo come descritto nella parte motivata.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale TerritorialeDeferimento del Procuratore Federale – datato 01.07.2015 - a carico di: GARCIA CAMAYO ARBEY, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 e 10 comma 2 CGS in relazione all'art. 40 comma 6 delle NOIF per avere affermato contrariamente al vero di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/15 per la società US LINAROLO ASD senza averne titolo come descritto nella parte motivata. Con provvedimento datato 01 luglio 2015 il Sostituto Procuratore Federale Delegato, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 795 pf 14/15 avente ad oggetto la dichiarazione del calciatore GARCIA CAMAYO ARBEY di non essere mai stato tesserato per una federazione straniera, quando invece lo è stato per la federazione colombiana tra le fila della società Deportivo Candelaria. Rilevato che sono stati espletati atti di indagine che appaiono assumere valenza dimostrativa del fatto contestato, deferiva avanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. GARCIA CAMAYO ARBEY per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli adempimenti di rito, - nessuno è comparso per il deferito, nonostante la regolarità della convocazione per l'odierna udienza. Rilevato che la Procura Federale, formulava le seguenti istanze: - per il sig. GARCIA CAMAYO ARBEY due mesi di squalifica. osserva Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Infatti vi è prova che il calciatore GARCIA CAMAYO ARBEY ha richiesto il tesseramento per la società US LINAROLO ASD, sebbene fosse già stato tesserato per la Federazione colombiana. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 40 comma 6 NOIF. PQM il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. artt. 1 e 10 comma 2 CGS in relazione all'art. 40 comma 6 delle NOIF da parte del calciatore sig. GARCIA CAMAYO ARBEY Commina al calciatore sig. GARCIA CAMAYO ARBEY la squalifica di mesi uno da scontarsi al momento del tesseramento. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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