COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 23.06.2015 a carico di CATTANEO Angelo, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 37, comma 1, NOIF per omessa vigilanza e controllo in merito all’autenticità delle sottoscrizioni apposte dai sig.ri Clara Leffi e Giorgio Maurizio su documenti ufficiali; ASD POLISPORTIVA CURNO CALUSCHESE, per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 23.06.2015 a carico di CATTANEO Angelo, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 37, comma 1, NOIF per omessa vigilanza e controllo in merito all’autenticità delle sottoscrizioni apposte dai sig.ri Clara Leffi e Giorgio Maurizio su documenti ufficiali; ASD POLISPORTIVA CURNO CALUSCHESE, per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti non sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 23.07.2015, senza documentata giustificazione, nonostante fossero stati avvisati regolarmente, considerato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del sig. CATTANEO Angelo 6 mesi di inibizione e per società ASD POLISPORTIVA CURNO CALUSCHESE all’ammenda di Euro 300,00, Osserva Il comportamento addebitato ai deferiti dalla Procura Federale, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti ed in particolare dall’istruttoria condotta in sede di indagini dalla Procura Federale. Alla luce della tenue gravità del comportamento tenuto dal sig. Cattaneo per omesso controllo, si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA al sig. CATTANEO Angelo mesi 1 di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; alla società ASD POLISPORTIVA CURNO CALUSCHESE Euro 200,00 di ammenda. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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