COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 08.07.2015 – a carico di: TAVERNELLI Rudy, Presidente della A.C. Casteisangiorgio nella stagione 2012/2013 per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in relazione all’art. 42 comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra giovanissimi provinciali a favore del tecnico Sig. Savoldo Davide. AC CASTEISANGIORGIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 08.07.2015 - a carico di: TAVERNELLI Rudy, Presidente della A.C. Casteisangiorgio nella stagione 2012/2013 per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in relazione all'art. 42 comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra giovanissimi provinciali a favore del tecnico Sig. Savoldo Davide. AC CASTEISANGIORGIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS Con provvedimento dell'8 luglio 2015 il Sostituto Procuratore Federale Delegato, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 749 pf 2014/2015 avente ad oggetto il superamento dei massimali stabiliti nell'accordo LND-AIAC da parte del tecnico Sig. Savoldo Davide e della società Casteisangiorgio, partecipante nella stagione sportiva 2012/2013 al Campionato Giovanissimi Provinciali. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli adempimenti di rito, - nessuno è comparso per il deferito, nonostante la regolarità della convocazione per l'odierna udienza. Rilevato che la Procura Federale, formulava le seguenti istanze: per TAVERNELLI Rudy due mesi di inibizione; per AC CASTEISANGIORGIO € 300,00 di ammenda osserva Dai documenti acquisiti agli atti del giudizio risulta provato che la società AC Casteisangiorgio ha stipulato con il tecnico SAVOLDO Davide un accordo economico in violazione dei massimali previsti dall'art. 42 comma 1 del Regolamento della L.N.D. Pertanto la responsabilità dei deferiti deve essere riconosciuta. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 42 comma 1 del Regolamento della L.N.D. Nonché dell'art. 1 bis comma 1 CGS e della regola posta sul comunicato n. 1 della L.N.D. Stagione sportiva 2012/2013 PQM il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in relazione all'art. 42 comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, COMMINA a TAVERNELLI Rudy due mesi di inibizione da scontarsi al momento del nuovo tesseramento per la F.I.G.C.; alla società AC CASTEISANGIORGIO € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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