COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 16.07.2015 – a carico di: FLOREANI Thomas Ricardo, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto ha partecipato nelle file della squadra VALENTINO MAZZOLA per le gare ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015 e VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015 campionato juniores in posizione non regolamentare; COLOMBO Alessandro, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della VALENTINO MAZZOLA, ha sottoscritto la distinta di gara, ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015, dove figurava il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo in posizione non regolamentare; RIZZI Claudio, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della VALENTINO MAZZOLA, ha sottoscritto la distinta di gara, VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015, dove figurava il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo in posizione non regolamentare; ASD VALENTINO MAZZOLA CALCIO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti, FLOREANI Thomas Ricardo e ASD VALENTINO MAZZOLA CALCIO, a mezzo di delegati sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 30.07.2015, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore FLOREANI Thomas Ricardo 1 giornata di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza, dei sig.ri COLOMBO Alessandro e RIZZI Claudio 30 giorni di inibizione e della ASD VALENTINO MAZZOLA un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di Euro 200,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento del calciatore Floreani.
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