COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 04/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.08.2015 a carico di: LEFFI Clara, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 22 commi 1 e 2 NOIF

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 04/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.08.2015 a carico di: LEFFI Clara, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 22 commi 1 e 2 NOIF per aver svolto mansioni di segretaria collaboratrice di fatto non tesserata in favore sia della ASD POL. CURNO CALUSCHESE ed avere percepito per l’anno 2013 l’importo di Euro 800,00 dalla ASD POL. CURNO CALUSCHESE, nonché per avere predisposto il modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 del calciatore minorenne, PELIZZOLI Loris, con previsione del vincolo pluriennale sino al 25 anno di età, anzichè quello annuale pattuito; il modulo presentava in calce firme apocrife del calciatore minorenne e di propri genitori, unitamente al sig. GIORGIO Maurizio Andrea della ASD POL. CURNO CALUSCHESE; ASD POL. CURNO CALUSCHESE per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti, LEFFI Clara e ASD POL. CURNO CALUSCHESE, non sono comparsi alla seduta dell’10.9.2015 nonostante fossero stati regolarmente convocati, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a LEFFI Clara 4 mesi di inibizione ed alla ASD POL. CURNO CALUSCHESE l’ammenda di Euro 300,00. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i fatti oggetto di deferimento risultano chiaramente provati. Le responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione del disposto di cui all’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 22 commi 1 e 2 NOIF e dell’Art. 4, comma 2, CGS è evidente tanto è vero che il sig. GIORGIO, corresponsabile con la sig.ra LEFFI, ha concordato la sanzione con la procura federale ex art. 32 CGS. Alla luce della tenue gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a LEFFI Clara 4 mesi di inibizione; alla ASD POL. CURNO CALUSCHESE l’ammenda di Euro 300,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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